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Sequenza contrattuale dirigenti scolastici estero; Incontro 26 febbraio 2002

Presso l’A.RA.N. si è svolta la seconda riunione in applicazione dell’art.45 dell’ipotesi di accordo contrattuale per i Dirigenti scolastici la quale prevede la definizione delle norme per l’invio all’estero dei dirigenti in questione a partire dall’anno 2002-2003.

26/02/2002
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Presso l’A.RA.N., alla presenza dell’Amministrazione degli Affari Esteri, si è svolta la seconda riunione in applicazione dell’art.45 dell’ipotesi di accordo contrattuale per i Dirigenti scolastici sottoscritta 10-1-2002 la quale prevede la definizione delle norme per l’invio all’estero dei dirigenti in questione a partire dall’anno 2002-2003.

Come CGIL abbiamo ribadito i seguenti punti:

  • che venga prevista l’attivazione delle relazioni sindacali in riferimento al colloquio e alla verifica, tramite prova strutturata, della conoscenza della lingua o delle lingue straniere;

  • che, attraverso la stipula del contratto individuale, venga conferito l’”incarico” anche a tutti i dirigenti scolastici in servizio all’estero alla data di entrata in vigore dell’accordo;

  • che il problema della durata della “permanenza all’estero” trovi una soluzione simile a quella individuata per il personale docente e ATA con il contratto 14-9-2001;

  • che l’affidamento degli incarichi per la fase transitoria avvenga, considerata la natura omogenea della selezione già effettuata tramite il corso di formazione per l’acquisizione della Dirigenza, non tenendo conto per il personale già in servizio in Italia della “catalogazione” per fasce.; l’appartenenza al settore formativo della scuola di base o della scuola secondaria dovrebbe essere preso in considerazione, invece, per le nuove leve di Dirigenti Scolastici.

La discussione ha riguardato anche l’ “articolazione” della funzione del Dirigente scolastico all’estero in rapporto alle specificità dei vari impegni.

Nel merito si è ribadito la necessità di affrontare, già in sede ARAN, i vari aspetti della funzione suddetta definendo la maggior parte degli “istituti specifici” anche in relazione alle conseguenze sul calcolo dell’assegno di sede e lasciando argomenti più analitici e di dettaglio alla contrattazione integrativa.

Abbiamo quindi sottolineato la necessità di essere coerenti con quanto affermato nei contratti già sottoscritti per l’estero in relazione alla attivazione reale dell’Ufficio Scolastico inteso come articolazione funzionale delle competenze del Console.

Il Dirigente scolastico, nell’espletamento delle funzioni che gli sono proprie, deve poter svolgere, tenendo conto delle indicazioni ricevute, con reale competenza, compiti di promozione e coordinamento delle attività del territorio in relazione al locale piano di offerta formativa di circoscrizione o addirittura di Paese.

Roma, 27 febbraio 2002

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