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Secondo Ciclo. Emanata l’ordinanza sul recupero del debito scolastico

Il Ministero emana l’ordinanza sul recupero del debito scolastico senza nessun confronto preventivo con i sindacati su unargomento reso ancor più delicato dalle agitazioni studentesche. Perplessità e dubbine escono alimentati piuttosto che risolti

07/11/2007
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In data 6 novembre 2007, nello stesso momento in cui il Ministro Fioroni riferiva alla Commissione Cultura della Camera sull’argomento in base all’ordine del giorno votato alcuni giorni fa al Senato, preceduta da un comunicato illustrativo , è stata emanata l'Ordinanza Ministeriale n. 92 che applica il decreto 80/2007 sul recupero dei debiti scolastici e formativi.

Nonostante la delicatezza dell’argomento, testimoniata dalle recenti mobilitazioni studentesche, nessun confronto preventivo con le organizzazioni sindacali è stato avviato in merito a questa attuazione.

Il provvedimento si articola in 12 articoli, i quali tuttavia non sciolgono, ma anzi aggravano, le forti perplessità sull’intera operazione già avanzate dalla FLC Cgil sia per gli aspetti più propriamente didattici che per gli aspetti sindacali.

Innanzi tutto non vengono risolti i problemi relativi al ricorso al cosiddetto “personale esterno”. In merito il testo si limita a precisare che il ricorso a eventuali collaborazioni esterne deve escludere non meglio precisate organizzazioni “profit”, ma non entra nel merito della incongruenza con l’articolo 193 bis del Testo Unico della scuola (DLvo 297/94 modificato dalle L. 352/95) che al comma 5 prescrive inequivocabilmente gli IDEI siano svolti dai docenti degli istituti e non da altri, senza che vi sia stato nessun dispositivo di legge di pari grado che abbia disinnescato questa disposizione.

Anche in merito alla questione se si tratti o non si tratti di un ritorno agli esami di riparazione, ipotesi su cui il Ministero è chiamato a riferire al Parlamento, i dubbi anziché essere fugati aumentano. L’articolo 8, quello che riguarda la cosiddetta verifica e integrazione dello scrutinio finale, prescrive infatti: “Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe secondo un calendario stabilito dal collegio dei docenti e condotte dai docenti delle discipline interessate, con l’assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe”. In altre parole si ipotizza di fatto una cadenza comune a tutta la scuola e una commissione di verifica, le quali invece non vengono affatto ipotizzate per i recuperi in corso d’anno.

Sul piano della procedura dello scrutinio di giugno poi è lecito avanzare dubbi sulla compromissione della collegialità della valutazione e dell’autonomia professionale dei docenti che si esprime nel consiglio di classe dal momento che si indica una procedura che prevede sostanzialmente tre fasi:

  • le proposte dei docenti della singole discipline sul voto da dare all’alunno in ciascuna disciplina,

  • l’intervento del consiglio di classe in caso di insufficienza o di insufficienze solo per decidere tra sospensione del giudizio e bocciatura, senza che vi sia la possibilità di rivedere il singolo voto collegialmente,

  • il giudizio definitivo solo su alunni promossi perché sufficienti in tutte le discipline o bocciati perché con tante e tali insufficienze da non essere ritenuti in grado di recuperare.

E’ un passo indietro rispetto persino alla norma del 1923 (Riforma Gentile), che diceva: “Alla fine dei primi due trimestri di scuola e al termine delle lezioni il collegio dei professori delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni” (art. 80 RD 1054/23).

Sul piano più strettamente sindacale l’ordinanza non allontana i dubbi di una pesante modifica di fatto nello spazio temporale di sospensione estiva dell’attività didattica, ridefinita o ridefinibile dalla già citata fissazione di un calendario dei recuperi, delle verifiche e dello scrutinio definitivo per tutta la scuola da parte del collegio dei docenti, ma anche e soprattutto dall’articolo 8, il quale prevede che, “salvo casi eccezionali”, il tutto debba avere termine entro la fine dell’anno scolastico, vale a dire entro il 31 agosto.Solo in casi eccezionali è previsto che lo scrutinio definitivo si svolga a settembre, cioè già all’inizio dell’anno scolastico successivo, purchè prima dell’inizio delle lezioni. In questo caso però si da per scontato con molta facilità che i docenti a tempo determinato o quelli di ruolo nel frattempo trasferiti o pensionati, caso che statisticamente potrebbe verificarsi in almeno un caso su quattro, tornino pur senza obbligo di servizio (si prevede infatti che la scuola si accolli il rimborso spese).In caso contrario, con altrettanta facilità, l’ordinanza dà indicazione di ricorrere alla sostituzione con docenti di altre classi.

Sul piano retributivo se la nuova ipotesi di contratto porta a 50 euro la retribuzione oraria del recupero, l’ordinanza non manca di invadere un campo improprio laddove per alcune attività funzionali al recupero e spesso più importanti del recupero frontale, come ad esempio lo “sportello”, dà indicazione di retribuire i docenti “con un compenso forfettario”, dimenticando che questa è semmai materia della contrattazione di istituto.

Anche sugli interventi di recupero in corso d’anno non mancano alcuni problemi, soprattutto in relazione alla possibilità, riportata da alcuni organi di stampa, che sia possibile sospendere la normale attività didattica in corso d’anno per fare spazio alle attività di recupero. In realtà questa possibilità non è esplicitamente detta e la formula secondo cui le attività di sostegno e di recupero, che devono essere di almeno 15 ore, vogliamo supporre (la cosa non è esplicitamente detta) per disciplina e per cadenza scolastica, sono computabili al fine del raggiungimento del monte ore annuale delle lezioni sembrano per la verità più riferite al monte ore studentesco che a quello di funzionamento scolastico, che è definito in giorni e non in ore.

Roma, 7 novembre 2007

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