Scuola: Disegno di Legge Bersani ter, sanzioni disciplinari docenti
Il disegno di legge in discussione alla Camera contiene la revisione delle norme che regolamentano l’irrogazione di sanzioni disciplinari gravi ai docenti
Forse anche alla luce dei recenti episodi di cronaca, le norme del TU istruzione, di cui al DL.vo DLvo 297/94, nella parte relativa alla irrogazione delle sanzioni ai docenti ed alla sospensione cautelare dal servizio, sono in corso di revisione.
A parte la modifica relativa alla competenza ad irrogare le sanzioni superiori all’avvertimento che per ovvi motivi passa dal Provveditore agli studi al direttore Generale dell’ufficio Scolastico Regionale, nel testo che sarà in esame della Camera nel mese di luglio, si prevede un depotenziamento del parere del Cnpi che diviene obbligatorio, non vincolante e che dovrà essere reso entro 60 giorni, trascorsi i quali, l’amministrazione potrà comunque procedere all’irrogazione della sanzione.
Per quanto attiene alla sospensione cautelare, i provvedimenti di sospensione cautelare saranno disposti, di regola, dal Dirigente dell’ufficio scolastico regionale salvo che gravi episodi non giustifichino un intervento più immediato del Dirigente Scolastico; tuttavia, in questo caso, secondo le norme in via di approvazione, occorrerebbe la successiva conferma o revoca del provvedimento entro 15 giorni.
Detta disposizione, però, così come prevista, non può essere accettata.
La norma in questione è chiaramente frutto di un allarme sociale e dei recenti fatti di cronaca, spesso a sproposito, pubblicizzati. In primo luogo un così grave provvedimento, che se preso incautamente può ledere l’immagine oltre che l’equilibrio psicofisico del lavoratore, anzitutto deve essere adeguatamente motivato con riferimento a circostanza concrete e precise ed in ogni caso limitato ad ipotesi tassative che riguardino il pericolo di incolumità fisica degli allievi o di grave turbamento psicologico dei medesimi o comunque di comportamenti riscontrati come gravi che in ogni caso devono chiaramente essere specificati per impedire ogni possibile abuso. Pertanto la locuzione che si legge nel disegno di legge: “ Se ricorrono ragioni di particolare urgenza dovute alla sussistenza di gravi fattori di turbamento dell’ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra l’istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, la sospensione cautelare è disposta dal dirigente scolastico” deve essere modificata..
Proprio avuto riguardo alla gravità delle conseguenze che un provvedimento incautamente adottato possa portare sul lavoratore, il provvedimento di conferma o di revoca deve essere preso entro un termine più breve di 7 giorni in luogo dei 15, salvo proroga a 15 giorni per motivate esigenze istruttorie.
Infine, ma non per importanza, appare gravissima, l’abolizione, in questa fase, della funzione consultiva del collegio dei docenti della scuola ove il docente presta servizio. Appare, infatti, fin troppo ovvio come non si possa lasciare al Dirigente Scolastico o al Direttore Generale una così delicata responsabilità senza che sia stato assunto come vincolante il parere dell’organo collegiale in questione.
Roma, 25 giugno 2007
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