Rinviata la decisione sul concorso. Istituti contrattuali non applicati. Retribuzione accessoria per i presidi incaricati
Il giorno 7 febbraio 2003 si è svolto presso il MIUR alle ore 10 l’incontro sul concorso riservato per Dirigenti Scolastici tra le Organizzazioni Sindacali e i rappresentanti dell’ Amministrazione,
Il giorno 7 febbraio 2003 si è svolto presso il MIUR alle ore 10 l’incontro sul concorso riservato per Dirigenti Scolastici tra le Organizzazioni Sindacali e i rappresentanti dell’ Amministrazione, Dott. Zucaro, Dott. Pagliuso e Dott.ssa Schietroma.
Nello stesso incontro si sono affrontate tutte le tematiche relative alle clausole del CCNL dell’Area V, sottoscritto il 1 marzo 2002, rimaste finora inattuate per le lungaggini e le lentezze dell’Amministrazione centrale e periferica.
Sulle questioni relative, invece, alle problematiche contrattuali del quadriennio 2002-2005, come già comunicato in precedenza, l’Amministrazione farà un’apposita convocazione della quale rimaniamo in attesa.
Concorso riservato: rinviata la decisione.
L’Amministrazione ha comunicato di non essere in grado di aggiungere nulla di nuovo sul bando di concorso perché tutta la problematica, relativa ad una diversa distribuzione fra le regioni dei posti a concorso, all’incremento dei posti per le scuole con lingua di insegnamento slovena, alla riapertura dei termini del bando stesso, è all’esame dell’Ufficio di Gabinetto, del Capo dei Dipartimenti e dell’Ufficio legislativo del MIUR.
Solo dopo le decisioni assunte a questo livello, l’Amministrazione comunicherà le sue determinazioni. In quel momento le Organizzazioni Sindacali saranno convocate per un confronto di merito.
La CGIL Scuola critica la situazione di stallo in cui la questione è tenuta dall’Amministrazione e ribadisce:
a) per il concorso riservato la necessità, al fine di tutelare i diritti di tutti, di un allargamento del numero dei posti anche con la previsione di assegnazione del numero di posti da attribuire alle idoneità previste dalla legge, di una procedura che consenta una integrale compensazione fra le regioni con partecipazione di ciascun concorrente nella regione di servizio, nonché di una previsione aggiuntiva di posti rispetto ai 1500 per le scuole con lingua di insegnamento slovena.
b) per il concorso ordinario la necessità di una rapida emanazione del bando con messa a concorso di tutti i posti che il meccanismo oggettivo della legge determina, senza riduzioni arbitrarie, come è stato fatto per il concorso riservato.
A tale proposito siamo in attesa della sentenza del Tar del Lazio, dopo l’udienza del 13 gennaio, sulla citazione del Ministro fatta dalla CGIL Scuola per non aver bandito il concorso nella sua interezza secondo le previsioni legislative. I Docenti e Presidi Incaricati interessati possono rivolgersi alle strutture territoriali della CGIL Scuola per ricorrere anche individualmente contro la mancata indizione del bando di concorso ordinario.
Istituti contrattuali del CCNL 1 marzo 2002 ancora inapplicati
Il confronto è proseguito su tutte le problematiche che per le vie brevi e per iscritto la CGIL Scuola, in più occasioni, insieme con le altre Organizzazioni Confederali ha da tempo insistentemente posto all’attenzione dell’Amministrazione.
Le tematiche affrontate sono state le seguenti.
A) Applicazione dell’articolo 36 del CCNL sulla assicurazione e la tutela legale
L’Amministrazione ha informato che l’indizione della gara per la scelta della Compagnia assicuratrice è di competenza del Ministero dell’Economia. Gli adempimenti finora svolti da parte di quel Ministero sono stati la compilazione di una bozza di bando di gara e la consultazione dell’Associazione Nazionale delle Compagnie Assicuratrici (Ania); si è in attesa di un parere dell’Avvocatura dello Stato, mentre si è confermato quanto appreso in un incontro precedente che la Corte dei Conti solleva molti dubbi sulla utilizzabilità dei fondi dello stato per una operazione di assicurazione di propri dipendenti quali sono i Dirigenti Scolastici.
La CGIL Scuola mantiene il suo giudizio estremamente critico sulla inefficienza dell’Amministrazione che, a quasi un anno di distanza dalla sottoscrizione del Contratto, non è riuscita a far fare dei significativi passi in avanti ad una questione che non aveva altri ostacoli se non quella della consultazione e richiesta di pareri ai vari organismi interessati.
Sulla questione, poi, sollevata dalla Corte dei Conti, ci pare davvero singolare che dei fondi contrattuali, ormai messi a disposizione per una utilizzazione ben definita, possano essere considerati ancora fondi dello stato: probabilmente a qualcuno è sfuggito che la Contrattazione è stata delegificata (D.L.vo 165/2001) e i fondi contrattuali non sono nelle disponibilità del datore di lavoro ma delle parti.
Rimane grave l a situazione di stallo su di una questione che riteniamo capitale per l’ esercizio della professionalità dirigenziale nelle scuole.
L’Amministrazione ha preso l’impegno, cosa che in precedenza si era astenuta dal fare, di scrivere formalmente al Ministero dell’Economia per chiedere una accelerazione della procedura che porti alla rapida conclusione di una vicenda che sta durando troppo a lungo.
B) Incarichi aggiuntivi di cui all’articolo 26 del CCNL
Le Organizzazioni Sindacali hanno fatto presente che giace da molto tempo inevasa la richiesta all’Aran di una interpretazione autentica circa la estensione degli incarichi aggiuntivi da retribuire integralmente (articolo 26 comma 1).
Inoltre, rimane nella assoluta incertezza la modalità di attribuzione al fondo regionale delle somme da trattenere (il 70 o il 20 %) in ragione degli incarichi aggiuntivi non obbligatori svolti per l’Amministrazione o per Enti terzi.
L’Amministrazione ha preso l’impegno di sollecitare l’Aran, che è il soggetto competente per l’interpretazione autentica, mentre, per le modalità di attribuzione ai fondi regionali delle poste dovute per gli incarichi aggiuntivi facoltativi, il MIUR invierà una Circolare di chiarimento alle Direzioni Regionali, dopo averne concordato i termini con l’Ufficio Affari Economici del MIUR
C) Inquadramenti individuali
La CGIL Scuola e le altre Organizzazioni Sindacali hanno fatto presente che in rare realtà regionali si è proceduto alla definizione degli inquadramenti individuali e comunque in nessuna regione i Dirigenti Scolastici in servizio o in pensione hanno percepito i conguagli del tabellare, gli arretrati della valutazione del 1999 e del 2000, gli aumenti dell’inflazione.
A questo proposito l’Amministrazione centrale si farà carico di invitare con formale Circolare le Direzioni Regionali di procedere celermente all’inquadramento e di comunicare alle DPT le somme da corrispondere. Tale operazione sarà monitorata centralmente e si farà il punto fra un mese dopo l’invio della Circolare stessa.
D) Retribuzione di posizione
Analogo discorso va fatto nella Circolare per la retribuzione di posizione.
La CGIL Scuola, a questo proposito, ha fatto presente che vi è il rischio concreto, di cui si ha riscontro in fase di interlocuzione con qualche Direzione regionale, che alle DPT venga comunicato l’inquadramento individuale privo dell’emolumento corrispondente alla retribuzione accessoria. Questo fatto porterebbe a non corrispondere, fino alla definizione concreta della retribuzione di posizione, nemmeno la parte fissa dell’indennità di direzione che ad oggi è stata, in via naturalmente provvisoria,liquidata.
L’Amministrazione si è, dunque, impegnata, sempre nell’ambito della suddetta Circolare, a chiarire che fra i tempi e le voci retributive ci deve essere coincidenza: fatto l’inquadramento fondamentale si corrisponderà il salario relativo con in più la vecchia indennità di direzione di parte fissa; fatto l’inquadramento della retribuzione di posizione, si farà il conguaglio fra l’indennità di direzione percepita e la nuova retribuzione di posizione.
E) Attuazione della legge sulla Sicurezza 626/94
La CGIL Scuola ha sollevato la questione dell’attuazione di una precisa clausola contrattuale del CCNL dell’Area V relativa alla sicurezza contenuta precisamente all’articolo 7, facendo presente come questo passaggio contrattuale che prevede una vera e propria trattativa trova resistenze ad essere praticato da parte delle Direzioni Regionali. Essa è invece materia assai importante per i Dirigenti Scolastici che, pur essendo privi di mezzi per operare per la sicurezza nelle scuole, vengono chiamati a rispondere di tutto da parte di tutti i soggetti (Ispettorati, ASL, Vigili del Fuoco), che spesso applicano multe e sanzioni insopportabili e ingiuste per la Dirigenza Scolastica.
Una assunzione di responsabilità da parte delle Direzioni Regionali, anche in termini di coordinamento e di individuazione delle competenze dei vari soggetti, tramite lo strumento contrattuale potrebbe risolvere molti problemi che oggi assillano fortemente la Dirigenza Scolastica.
L’Amministrazione ha chiesto un contributo di approfondimento alle Organizzazioni Sindacali e si è impegnata a fornire una specifica direttiva alle Direzioni regionali perché mettano nell’agenda delle questioni prioritarie tutta la tematica della Sicurezza, mentre, a livello di Miur, in relazione alla riorganizzazione del Ministero, si adopererà per fare della sicurezza uno specifico terreno di impegno per interventi mirati di monitoraggio e assistenza ai territori.
F) Diritto alla retribuzione accessoria per i Presidi Incaricati
La CGIL Scuola ha sollevato il problema della retribuzione accessoria da corrispondere ai Presidi Incaricati. La CGIL Scuola ha fatto presente, infatti, che, come è già avvenuto per il trattamento fondamentale, ai Presidi Incaricati va corrisposta, in eguale misura dei Colleghi Dirigenti Scolastici, la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato.
L’analogia è del tutto evidente: alla funzione dirigenziale si è fatto corrispondere uno stipendio tabellare uguale a quello dei Dirigenti Scolastici; alle scuole inserite in una stessa fascia deve corrispondere una uguale retribuzione di posizione, altrimenti si creerebbe una disparità di trattamento a fronte di eguale lavoro svolto(il Preside Incaricato continuerebbe a percepire l’indennità di direzione, con somma più bassa del Collega che dirige una scuola della medesima fascia); la stessa cosa si può sostenere per la retribuzione di risultato.
Poiché non vi sono fondi contrattuali per i Presidi Incaricati, occorre naturalmente ricorrere ai fondi dell’Amministrazione, esattamente come si è fatto per colmare il differenziale dello stipendio fondamentale.
L’Amministrazione ha sostenuto che, per quanto riguarda la retribuzione di risultato, il discorso si potrebbe aprire una volta che i Presidi Incaricati avranno ricevuto il nuovo incarico dopo aver superato il colloquio di ammissione al concorso; per quanto riguarda, invece, la retribuzione di posizione, non essendoci fondi contrattuali previsti nel Contratto scuola da riferire a precise clausole contrattuali, cosa invece prevista per il tabellare, essa non può essere retribuita.
La CGIL Scuola ha rigettato queste argomentazioni, giacché, come per lo stipendio base, ricorrendo all’articolo 69 del CCNL del 1995 del Comparto Scuola, si è potuto retribuire il differenziale con i fondi extracontrattuali dell’Amministrazione, allo stesso modo attraverso l’articolo 21 del CCNL 26 maggio 1998 riguardante l’indennità di direzione si può colmare il divario ricorrendo ai fondi extracontrattuali dell’Amministrazione. Identico discorso vale per la retribuzione di risultato.
Su tale questioni saranno necessarie le opportune iniziative qualora dovessero permanere le chiusure oggi riscontrate da parte dell’Amministrazione.
Non utilizzo delle Convenzioni Consip per gli acquisti da parte delle Scuole.
A margine del confronto, non essendo la materia questione del tavolo contrattuale, le organizzazioni Sindacali hanno sollevato la necessità di avere chiarezza sull’obbligatorietà o meno dell’utilizzo da parte delle scuole della Convenzione Consip, a seguito dell’appprovazione della nuova legge Finanziaria.
La CGIL Scuola ha fatto presente che nell’incontro del 22 gennaio, ma anche in precedenti incontri, a livello interlocutorio l’Amministrazione ha sostenuto la non obbligatorietà per le scuole, ma che l’Ufficio di Contabilità del MIUR avrebbe comunque fatti un passo chiarificatore preso il Ministero dell’Economia. Questo passo non è stato fatto e nel frattempo i revisori dei Conti sostengono la tesi contraria, cioè dell’obbligatorietà per le scuole dell’utilizzo della tabella Consip.
La CGIL Scuola, insieme alle altre Organizzazioni Sindacali, ha comunque ricordato che la Circolare apparsa sulla intranet del MIUR del 9 gennaio a questo proposito sostiene la tesi della non obbligatorietà per le scuole. In mancanza di nuove direttive, questa rimane l’unica posizione ufficiale valida comunicata alle scuole.
Roma. 7 febraio 2003
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