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Retribuzione personale della scuola: il ruolo interpretativo delle Ragionerie Territoriali

Il nostro commento ad alcune situazioni di confusione e spesso difformi su: ricostruzioni di carriera, posizioni economiche del personale ATA e pagamento indennità di funzioni superiori DSGA. Per l'assistenza legale ci si può rivolgere alle nostre strutture locali.

26/11/2012
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È sempre più diffusa l'abitudine di alcune Ragionerie Territoriali a diventare sede d'interpretazione di norme contrattuali, arrogandosi così un potere in palese violazione dei diritti dei lavoratori. E le scuole, in completa assenza di direttive del MIUR, vengono lasciate sole alle prese con le interpretazioni delle Ragionerie stesse.

La situazione è preoccupante sia per le ricadute giuridiche, che per quelle economiche che stanno arrecando un grave danno ai lavoratori.

Quali sono le questioni controverse? Riguardano soprattutto tre punti:

  1. le nuove ricostruzioni di carriera a partire dal 2011
  2. il pagamento delle posizioni economiche ATA dal 2011
  3. il mancato pagamento delle indennità di funzioni superiori degli assistenti amministrativi che hanno svolto l'incarico di DSGA.

L'intervento dei giudici

Come avevamo previsto, la legge Tremonti si sta pian piano sgretolando sotto i colpi dei pronunciamenti della Corte Costituzionale, del TAR Lazio e del Tribunale di Trento.

La manovra Tremonti è messa in discussione, sono arrivate l'ordinanza del TAR del Lazio e la sentenza della Corte Costituzionale (ha dichiarato incostituzionali alcune norme contenute del DL 78/10) e, alcuni giorni fa, il tribunale di Trento ha rinviato alla Corte Costituzionale il ricorso patrocinato dalla FLC CGIL contro il blocco degli scatti di anzianità dei docenti universitari. In particolare, il pronunciamento del TAR del Lazio indica che sussistono i presupposti di rilevanza e di non manifesta infondatezza per sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21. Il comma infatti dispone che, negli anni 2011, 2012 e 2013, qualsiasi avanzamento di carriera ha solo effetti giuridici e non economici. Appunto per questo il TAR ritiene che gli effetti della norma creano discriminazione tra dipendenti pubblici, privati ed autonomi, tra chi ha fatto passaggi prima e dopo l'entrata in vigore del DL 78/10 e inoltre che l'applicazione crea differenze economiche immotivate tra dipendenti di uguali mansioni e funzioni, definendolo "un tributo anomalo" che contrasta con i principi costituzionali e, quindi, rimanda il giudizio alla Corte Costituzionale.
A queste sentenze va ad affiancarsi quella della Corte di Giustizia europea riguardante il riconoscimento, ai fini di anzianità, dei periodi di lavoro svolti a tempo determinato.

La nostra posizione

Il caos di questa situazione è palese, il comportamento delle Ragionerie crea situazioni giuridiche ed economiche difformi. Si riverbera sui diritti delle persone e sul lavoro amministrativo delle scuole.
Questa interpretazione è assolutamente da respingere in quanto le risorse per le posizioni economiche sono già state destinate (art. 3 Attuazione art. 2 e art. 2 comma 3 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008) e accantonate.

Il MIUR, a seguito di nostro sollecitato è già intervenuto nelle situazioni da noi segnalate, sostenendo che le posizioni economiche vanno pagate come da CCNL. Il MIUR è anche dell'avviso che spetti il riconoscimento delle posizioni stipendiali a seguito di ricostruzione di carriera. Infatti, non si tratta di benefici economici legati ad automatismi, ma di un diritto che il lavoratore matura a seguito del superamento del periodo di prova.

La FLC CGIL tutela i diritti dei lavoratori. Perciò invitiamo coloro che sono danneggiati da questi raid interpretativi della norma a rivolgersi alle nostre strutture per ottenere l'assistenza legale.

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