Regolamenti attuativi: termini rispettati per decreto
Il Governo ha compiuto un nuovo "blitz", per mezzo del quale, maldestramente, intende rimettersi nei termini…ma invano!
Dopo i dubbi e le perplessità sollevate nei giorni scorsi rispetto alla scadenza dei termini per quanto attiene l'emanazione dei regolamenti attuativi dell'art 64 della legge 133/08, il Governo ritiene di aver risolto la questione, facendo approvare dal Parlamento, all'interno del Decreto Legge n. 78 del 1 luglio scorso, il comma 25 dell'art. 17, in cui si prevede: " Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi di regolamenti di cui al medesimo articolo ".
Il Ministro, quindi, consapevole di non aver adottato i regolamenti nei termini indicati da una norma di legge approvata dalla medesima maggioranza parlamentare, ma nel contempo preoccupato delle possibili ricadute di tale circostanza sui successivi atti applicativi e, quindi, sull'avvio del prossimo anno scolastico e su tutte le operazioni in corso, ha richiesto alla propria maggioranza di utilizzare lo strumento del Decreto Legge per stabilire che la prima lettura da parte del Consiglio dei Ministri coincide con l'adozione. Una norma di interpretazione autentica, nascosta in un articolo ove non si parla di proroghe dei termini, ma di controlli e di competenze della Corte dei Conti.
Ma la norma di cui all'art. 64 parla chiaramente di adozione e non di prima lettura, e non necessitava di alcuna interpretazione!
L'interpretazione autentica, come è noto e come spesso, peraltro, precisato anche dalla giurisprudenza, è un istituto a cui si può ricorrere non per essere "rimessi in corsa", ma per chiarire eventuali disposizioni legislative il cui testo è poco chiaro. In questo caso, invece, il legislatore è stato chiarissimo e nessuna norma doveva essere soggetta a chiarimenti ulteriori.
Lo stesso TAR del Lazio, con l'ordinanza con la quale ha fissato l'udienza di merito del ricorso della FLC Cgil e di quello proposto nell'interesse di alcuni genitori ed Enti locali, ha affermato che " manca il regolamento di cui art. 17, comma 2 della L. 23 agosto 1988, n. 400 come previsto dall'art. 64 comma 4 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, allo stato soltanto firmato e che riguardo alla impugnativa della circolare n. 38 del 2 aprile 2009 manca il piano programmatico di interventi, allo stato ancora al livello di bozza di decreto interministeriale previsto dall'art. 64, comma 3 della menzionata legge n. 133 del 2008".
Il Ministro si è dimenticato, però, del Piano programmatico, che ad oggi non è stato adottato: forse, nei prossimi giorni, il Governo ricorrerà nuovamente alla decretazione d'urgenza per ricondurlo entro i termini previsti?
Un uso così smodato della decretazione d'urgenza non è certo previsto dalla Costituzione, che ne limita in modo chiarissimo gli ambiti e le condizioni.
Nel denunciare la gravità di questo modo di procedere, chiediamo che sia ripristinato il rispetto dei principi fondanti lo Stato di diritto.
Roma, 2 luglio 2009
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