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Pubblicato il Regolamento sulla valutazione: confermati il pesante passo indietro e lo stato confusionale sull'intera questione

Si conferma il ritorno al voto numerico nelle scuole di ogni ordine e grado e il peso determinante del voto di condotta per la promozione.

25/08/2009
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Il 19 agosto scorso è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 sul "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni.." in attuazione della legge 169/08, che impone la valutazione numerica nella scuola del primo ciclo e attribuisce particolare rilevanza alla valutazione del comportamento sugli esiti degli apprendimenti degli studenti.

La pubblicazione del Regolamento 122/09 è avvenuta dopo mesi dall'approvazione (era infatti l'inizio del mese di aprile), in seconda lettura, da parte del Consiglio dei Ministri, dopo pareri decisamente negativi da parte degli esperti in materia ed i pareri del Consiglio Nazionale della P.I., di cui quello positivo, era subordinato all'accoglimento di emendamenti che non sono stati presi in considerazione nella versione definitiva pubblicata.

Anche in questo caso, inoltre, la pubblicazione è avvenuta fuori tempo massimo rispetto ai tempi previsti dalla normativa, ma tutto è stato salvato dall'artificio giuridico introdotto nel Decreto Anticrisi (DL 78/09) che ha stabilito che sia da considerare adottato un regolamento dopo la prima lettura in Consiglio dei Ministri.

Il testo pubblicato non contiene novità significative rispetto alla Bozza licenziata, in prima lettura, dal Consiglio dei Ministri, confermando in tal modo il ritorno ad un medio evo pedagogico, di cui non si sentiva certo l'esigenza.
Anzi, sarebbe stato e continua ad essere necessario affrontare le nuove complessità, sociali e culturali di questa nostra società, con una ricerca pedagogica verso soluzioni avanzate: esattamente il contrario di quanto questo Governo sta facendo sulla scuola pubblica del Paese!

In questo desolante e preoccupante quadro d'insieme sulla valutazione, si conferma lo stato confusionale sulla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, cui dedichiamo un approfondimento apposito.

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica

Secondo il testo del Regolamento 122/09, appena pubblicato in G.U., (art. 2 comma 4; art. 4 comma 3), la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica è disciplinata dall'art. 309 del T.U. in materia di istruzione che prevede:
"comma 3. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica……..(omissis) partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.
comma 4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae."
In ogni caso, ribadiscono gli specifici articoli del Regolamento 122/09, la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica "è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico", il che sta a significare che non determina la media dei voti da cui dipende il destino scolastico degli studenti.

Stante così le cose, essendo questo il regolamento che costituisce una sorta di testo unico sulla valutazione, sono incomprensibili le dichiarazioni del Ministro Gelmini del 12 agosto scorso sulla sentenza n. 7076 del 17 luglio 2009 del TAR Lazio che si è pronunciato sui ricorsi di alcune associazioni contro le due ordinanze dell'allora Ministro Fioroni sugli esami di stato, e che non ha alcuna attinenza con le argomentazioni, ideologiche e pretestuose, sviluppate dal Ministro in quella dichiarazione.

Con quella sentenza, infatti, il TAR, accogliendo le ragioni dei ricorrenti, annulla la O.M. 26/07 e la O.M. 30/08, sullo svolgimento degli esami di Stato per gli anni scolastici 2006/07 e 2007/08, nelle parti in cui si prevedeva che i docenti di religione cattolica partecipassero a pieno titolo agli scrutini per l'ammissione agli esami di stato e che la frequenza dell’insegnamento di religione cattolica contribuisse all’attribuzione del credito scolastico.

Contro cosa il Ministro intende ricorrere al Consiglio di Stato?

Il suo Regolamento 122/09, appena pubblicato, all'art. 6 comma 3, stabilisce, diversamente da quelle ordinanze ora annullate, che “ In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi…gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest’ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico”, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia e richiamate dallo stesso regolamento.

A questo punto una domanda sorge spontanea: ma il Ministro conosce le norme da lei stessa prodotte?

Noi ribadiamo il nostro giudizio pesantemente negativo su quanto previsto e prodotto in materia di valutazione, aggravato dalla faciloneria, al limite del pressappochismo, con cui una così delicata e complessa materia è stata trattata-bistrattata dal Ministro in carica.

Nella fattispecie, ribadiamo che nel Regolamento 122/09 si prefigura una inaccettabile discriminazione nei confronti degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, che non godono di alcun credito, diversamente dagli alunni avvalentesi.

Chiediamo che si chiuda con una chiara posizione questa querelle sulla valutazione, avviata a gennaio 2009, che tanta confusione ha prodotto e tanta rischia di produrne ancora, dentro le scuola, se il Ministro non assume un comportamento almeno coerente con se stessa!
Anche per queste ragioni confermiamo la nostra volontà di impugnare tale regolamento davanti al TAR del Lazio.

Roma, 25 agosto 2009

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