Profilo di educatore nei servizi per l’infanzia: differenze tra la legge Iori e il Dlgs 65/2017
Come muoversi nella normativa.


Dopo l’approvazione della legge di Bilancio per il 2018 che dai commi 594 al 601 definisce il profilo dell’educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista, si è determinata una grande incertezza sulla spendibilità dei titoli già posseduti e quelli da acquisire per lavorare nei servizi all’infanzia.
L’interesse è diffuso tra coloro che sono inseriti in GAE o nelle graduatorie di istituto per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria, che hanno svolto servizio (o pensano di lavorare in futuro) nelle sezioni primavera o nei nidi, in qualità di educatori per l’infanzia.
È necessario quindi qualche chiarimento. Le disposizioni su citate indicano i titoli di studio necessari per l’accesso alla professione e gli ambiti in cui si potrà operare. Tali disposizioni non riguardano gli educatori dei servizi per l’infanzia, il cui profilo è normato, invece, dal Dlgs 65/17 sul sistema 0-6.
Per la riqualificazione degli educatori che lavorano in servizi diversi da quelli dell’infanzia è previsto dalla Legge di Bilancio 2018 un regime transitorio, entro cui gli interessati dovranno acquisire 60 CFU per ottenere la qualifica, a condizione abbiano maturato l’esperienza professionale di educatore per almeno tre anni anche non continuativi. Ma questo percorso non è utile per accedere ai servizi per l’infanzia.
Ciò non toglie che se un educatore dell’infanzia in possesso dei requisiti di servizio, volesse conseguire la prescritta qualifica per avere la chance di concorrere come educatore di altri servizi, potrebbe accede al percorso di riqualificazione ai sensi della Legge di Bilancio 2018 e conseguire i 60 CFU.
Quanto ai titoli che saranno necessari per il profilo di educatore per l’infanzia, ferma restando la validità dei titoli previsti dalle norme regionali purché conseguiti entro il 31 maggio 2017, al momento la situazione è sospesa, perché circolano diverse ipotesi circa il contenuto di un decreto applicativo del Dlgs 65/17 a firma della ministra Fedeli, di cui non è stato reso noto un testo ufficiale sul quale fare affidamento.
L’atteso Decreto dovrà riguardare, appunto, i crediti universitari per poter lavorare nei nidi e nei servizi all’infanzia, per i quali è prevista la laurea in scienza dell’educazione ad indirizzo specifico. Grande è la preoccupazione dei laureati e dei laureandi che le nuove regole possano essere retroattive e che quindi la laurea in L19 senza indirizzo specifico, non possa essere più titolo valido per lavorare nei nidi e nei servizi educativi per l’infanzia.
Nel frattempo solleciteremo il Ministro a dare rapidamente le risposte attese, nell’ottica del rispetto dei titoli di studio previsti dal Dlgs 65/17 per il percorso integrato 0-6.
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