
Come assegnare le supplenze a docenti, educatori ed ATA a livello provinciale e di istituto
Indicazioni e regole per stipulare i contratti a tempo determinato nella scuola statale


Per i posti liberi e per le assenze del personale della scuola di norma è prevista la nomina di supplenti (con contratti a tempo determinato).
Esistono regole e procedure da rispettare che riepiloghiamo di seguito.
Le principali norme di riferimento sono il regolamento delle supplenze dei docenti ed educatori (DM 131/07), il regolamento delle supplenze ATA (DM 430/00) e l’annuale circolare sulle supplenze (nota 24306/16).
Personale docente
Per le nomine a livello provinciale del personale docente non ci sono particolari limitazioni, salvo per gli spezzoni della scuola secondaria fino a 6 ore, che vengono restituiti alle scuole.
I posti liberi e vacanti nell’organico dell’autonomia (diritto + potenziamento) sono coperti con supplenze annuali (scadenza 31 agosto). I posti e gli spezzoni (oltre le 6 ore) in organico di fatto e i posti disponibili per l’intero anno scolastico (il titolare è assente per l’intero anno scolastico per utilizzazione, assegnazione provvisoria, comando, aspettativa, ecc.) sono coperti con supplenze fino al termine dell’attività didattica (scadenza 30 giugno). Le nomine provinciali avvengono dalle graduatorie ad esaurimento. Se dopo le nomine provinciali rimangono posti/spezzoni residui (per esaurimento delle graduatorie), gli stessi vengono restituiti alle scuole che provvedono utilizzando le graduatorie d’istituto (nell’ordine di I, II e III fascia).
Il regolamento delle supplenze docenti (DM 131/07), in applicazione del comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, ha stabilito che per gli spezzoni fino a 6 ore, nella scuola secondaria, prima di procedere alle supplenze, è necessario verificare che non vi sia personale interno a cui assegnare tali ore (anche in aggiunta all’orario d’obbligo).
Le procedure da seguire sono precisate nell’annuale circolare sulle supplenze (nota 24306/16). La prima questione da chiarire è che si fa riferimento solo agli spezzoni fino a 6 ore e non alla scissione di altri spezzoni o posti interi (vedi ad esempio le quote residuali dei contratti in part-time): questa operazione è esplicitamente proibita, oltre che lesiva dei diritti dei supplenti. Tali spezzoni, prima di procedere alle supplenze, possono essere attribuiti, con il loro consenso e senza alcun obbligo, a docenti in servizio nella scuola in possesso della specifica abilitazione e secondo il seguente ordine:
- al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario
- al personale a tempo indeterminato con contratto ad orario completo, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo (fino al limite di 24 ore settimanali).
- al personale a tempo determinato con contratto ad orario completo, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo (fino al limite di 24 ore settimanali).
Qualora non sia possibile l’assegnazione a personale interno, si procede (ed è la soluzione da noi sindacalmente auspicata) alla nomina di un supplente fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Per le sostituzioni derivanti dalle assenze temporanee dei docenti rimandiamo alla nostra scheda di approfondimento. È anche disponibile una guida sulle modalità di convocazione.
Personale educativo
Per le nomine a livello provinciale del personale educativo non ci sono particolari limitazioni. I posti liberi e vacanti nell’organico di diritto sono coperti con supplenze annuali (scadenza 31 agosto). I posti e gli spezzoni in organico di fatto e i posti disponibili per l’intero anno scolastico (il titolare è assente per l’intero anno scolastico per utilizzazione, assegnazione provvisoria, comando, aspettativa, ecc.) sono coperti con supplenze fino al termine dell’attività didattica (scadenza 30 giugno). Le nomine provinciali avvengono dalle graduatorie ad esaurimento. Se dopo le nomine provinciali rimangono posti/spezzoni residui (per esaurimento delle graduatorie), gli stessi vengono restituiti alle istituzioni educative che provvedono utilizzando le graduatorie d’istituto (nell’ordine di I, II e III fascia).
Per le sostituzioni derivanti dalle assenze temporanee del personale educativo rimandiamo alla nostra scheda di approfondimento. È anche disponibile una guida sulle modalità di convocazione.
Personale ATA
Per le nomine a livello provinciale del personale ATA non ci sono particolari limitazioni. I posti liberi e vacanti nell’organico di diritto sono coperti con supplenze annuali (scadenza 31 agosto). I posti e gli spezzoni in organico di fatto e i posti disponibili per l’intero anno scolastico (il titolare è assente per l’intero anno scolastico per utilizzazione, assegnazione provvisoria, comando, aspettativa, ecc.) sono coperti con supplenze fino al termine dell’attività didattica (scadenza 30 giugno). Le nomine provinciali avvengono dalle graduatorie permanenti 24 mesi e successivamente da quelle di II fascia (ad esaurimento). Se dopo le nomine provinciali rimangono posti/spezzoni residui (per esaurimento delle graduatorie), gli stessi vengono restituiti alle scuole che provvedono utilizzando le graduatorie d’istituto (nell’ordine di I, II e III fascia).
Per le sostituzioni derivanti dalle assenze temporanee del personale ATA rimandiamo alla nostra scheda di approfondimento. È anche disponibile una guida sulle modalità di convocazione.
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