
Precari scuola: supplenze ATA conferite da graduatorie d’istituto di III fascia.
La scadenza dei contratti deve corrispondere alla tipologia del posto: 31 agosto per i posti vacanti.


Alcuni giorni fa abbiamo pubblicato una notizia sulle supplenze conferite dalle graduatorie d’istituto di III fascia al personale ATA delle aree B (Assistenti e assimilati) e AS (Addetti all’azienda agraria).
Nella notizia si legge, coerentemente a quanto disposto dall’art. 4 della legge 124/99, che la scadenza dei contratti di supplenza è al 31/8 se si tratta di posti vacanti in organico di diritto o al 30/6 se i posti sono vacanti in organico di fatto.
Il MIUR, però nonostante l’art. 4 sia chiaro nella sua formulazione, ha ritenuto di dare comunque indicazioni restrittive ai propri uffici rispetto al fatto che la scadenza dei contratti sottoscritti dai dirigenti scolastici debba essere sempre fino al 30 giugno anche nel caso di posti liberi in organico di diritto (vedi nota 28/7/2005).
Il Miur ha giustificato la propria interpretazione restrittiva, sostenendo che il regolamento delle supplenze ATA (DM 430/2001) sarebbe lacunoso su questo punto in quanto non prevede, contrariamente al regolamento docenti, che i dirigenti scolastici possano sottoscrivere contratti fino al 31.8.
Si tratta ancora una volta di una scelta vessatoria che non trova alcuna giustificazione normativa e conferma le responsabilità di un Miur che da troppo tempo si sottrae alla nostra richiesta di riscrivere un regolamento ata ritenuto dallo stesso lacunoso e poco chiaro.
Come FLC non condividiamo l’orientamento espresso dal Miur e anche quest’anno, come abbiamo fatto in passato tuteleremo i diritti dei lavoratori nelle sedi opportune.
Questo ulteriore fatto rafforza le rivendicazioni poste alla base della vertenza Ata aperta insieme alla Cisl Scuola e alla Uil Scuola nei confronti del Miur.
I lavoratori possono rivolgersi alla locale FLC Cgil per chiedere di essere tutelati nelle sedi opportune per ottenere il prolungamento di quei contratti su posti liberi in organico di diritto che sono stati sottoscritti fino al 30.6 anziché fino al 31.8 come prevede la legge 124/99.
Roma, 24 novembre 2005
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