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Precari: gli spezzoni fino a 6 ore vanno a supplenza. Lo conferma una sentenza del giudice del lavoro di Potenza

Il giudice del lavoro di Potenza con la sentenza del 28 aprile 2005 (rg.632/05) ha dichiarata legittima la conciliazione effettuata da un Dirigente scolastico

10/05/2005
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Il giudice del lavoro di Potenza con la sentenza del 28 Aprile 2005 (rg.632/05) ha dichiarata legittima la conciliazione effettuata da un Dirigente scolastico al fine di attribuire uno spezzone fino a 6 ore prioritariamente ad un supplente con incarico inferiore a cattedra prima di applicare il disposto dell’art. 22 della L. 448/2001 (Finanziaria 2002) che prevede la possibilità di utilizzare personale interno fino a 24 ore. Il Giudice ha ritenuto che il Contratto di Lavoro, successivo alla L. 448/2001, non avendo fatto riferimento in alcun modo all’art. 22 ne abbia di fatto abrogato l’efficacia.

E’ un primo risultato che conferma quanto sostenuto dalla FLC Cgil: le norme di riferimento per le supplenze sono il DM 201/2000 (regolamento supplenze) e il contratto di lavoro. Dal regolamento delle supplenze risulta chiaro che tutte le diponibilità, anche di tutti gli spezzoni orari, devono essere resi disponibili per le supplenze da graduatorie permanenti. Solo in caso di esaurimento di tali graduatorie le eventuali ore residue tornano a disposizione del Dirigente che può proporle al personale interno con priorità per il personale a cattedra incompleta.
Come già ribadito in vari incontri con il Ministero è illegittimo scorporare dal piano delle disponibilità provinciali gli spezzoni fino a 6 ore per attribuirli alla competenza delle graduatorie d’istituto, fino a che la graduatoria provinciale non sia esaurita.

Nel prossimo incontro sul regolamento delle supplenze e sulle operazioni di inizio anno la FLC-CGIL ribadirà tale posizione chiedendo la piena applicazione del regolamento delle supplenze.

Roma 10 Maggio 2005

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