Mobility Manager scolastico: il Ministero illustra le nuove linee guida
Modificate le funzioni rispetto alla precedente stesura, ma ancora una volta non si prevedono risorse per la retribuzione di un incarico aggiuntivo.
Il 4 ottobre 2022 si è svolto in videoconferenza l’incontro tra il ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni Sindacali dei comparti Istruzione e Ricerca e della Dirigenza scolastica, nel corso del quale sono state illustrate le nuove Linee Guida per l’istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della figura del mobility manager scolastico già prevista dell’articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ora sostituito dal comma 12 bis dell’articolo 8 del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68, convertito dalla legge 5 agosto 2022 n. 108. Prima delle recenti modificazioni di legge, il precedente decreto e le linee guida avevano ricevuto la valutazione negativa del CSPI e, al momento della presentazione alle organizzazioni sindacali, erano stati contestati in modo puntuale dalla FLC CGIL.
La bozza di decreto introduce all’art. 1 una diversa accezione della figura del mobility manager scolastico orientata verso una “funzione educativa della scuola e dello sviluppo sostenibile”. Tale nuova curvatura del ruolo si definisce all’interno delle linee guida anche attraverso un richiamo al ruolo degli organi collegiali ed alla coerenza con il piano dell’offerta formativa (POF) e con l’organizzazione didattica dell’istituto. Inoltre, nella attuale versione, è esplicitamente escluso il compito, previsto nel precedente decreto, di elaborare il piano degli spostamenti casa-scuola-casa. Al tempo stesso, il provvedimento richiama la possibilità di ricorrere a figure professionali esterne e permangono nel testo funzioni di natura organizzativo gestionale estranee ad un ruolo didattico. Non si prevede l’esonero dall’insegnamento per il docente interessato e si ribadisce che l’istituzione della figura del mobility manager scolastico è attuata nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le nostre valutazioni
Il provvedimento presenta, nella stesura attuale, alcune significative modificazioni che, al tempo stesso, rendono ambigua la figura del mobility manager scolastico a causa della scarsa chiarezza rispetto ad un ruolo che si pone a metà tra i compiti di natura educativa/formativa e quelli di natura organizzativa/gestionale. Sarebbe opportuna una disambiguazione di compiti e funzioni, individuando con precisione se si tratta di una figura che nasce in seno alle deliberazioni didattiche del Collegio dei docenti in coerenza con il POF oppure se deve occuparsi di individuare “le diverse modalità per compiere il percorso casa-scuola-casa” ed “elaborare nuove linee di trasporto scolastico. In quest’ultimo caso, si tratta di azioni che prevedono competenze specifiche, probabilmente più coerenti con il ricorso a figure professionali esterne, pur se estranee alle deliberazioni collegiali. In entrambi i casi, come FLC CGIL abbiamo preliminarmente evidenziato l’ormai consueto paradosso di norme che dispongono incarichi aggiuntivi senza individuare risorse aggiuntive. Infatti, le mansioni previste per questa figura realizzano ulteriori compiti educativi e/o di gestione che devono prevedere specifici compensi oltre quelli già contemplati contrattualmente. Segnaliamo, tra l’altro che, soprattutto nel caso di affidamento a professionalità esterne, il dirigente scolastico è chiamato alla complessa operazione dall’affidamento a bando: ulteriori complicazioni in un momento in cui la scuola vive difficoltà legate alla carenza di personale, sia docente che ATA. Inoltre, come FLC CGIL abbiamo segnalato l’opportunità che nella scuola, rispetto alle evidenti specificità e complessità organizzative, non venga prevista l’obbligatorietà della figura, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, che devono essere libere di predisporre un piano dell’offerta formativa e un’organizzazione didattica coerente con i bisogni individuati per quella specifica istituzione. Infatti, nel caso in cui si consideri essenziale e strategico il mobility manager scolastico, è indispensabile che si investa sull’istituzione di questa figura, mentre al momento possiamo leggere solo la creazione di un ruolo semplicemente sovrapposto all’esistente (educativo o organizzativo che sia), obbligatorio e scaricato senza retribuzione sulle spalle dei docenti e sulla responsabilità delle istituzioni scolastiche. In attesa delle ulteriori fasi di approvazione, la FLC CGIL ha sollecitato il ministero a modificare una norma poco funzionale, che pretende lavoro aggiuntivo a costi invariati.
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