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Liceo Musicale ed Esame di Stato: il ruolo del docente di Esecuzione ed Interpretazione nella seconda prova

Facciamo chiarezza sulle disposizioni in vigore. Necessarie profonde modifiche all’attuale impianto normativo.

10/05/2022
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I consigli delle classi quinte della scuola secondaria di II grado sono impegnati in questi giorni nella definizione del cosiddetto documento del 15 maggio che, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 62/2017, esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, anche in ordine alla predisposizione della seconda prova degli Esami di Stato.

Come è noto la seconda prova nel Liceo Musicale è articolata in due parti: la prima a carattere analitico-compositivo-progettuale, la seconda di tipo performativo.

Per il 2022 la prima parte fa riferimento all’insegnamento di Teoria, Analisi e Composizione e si svolgerà il 23 giugno 2022.

La seconda parte si svolgerà a partire dal giorno successivo e consiste nel dimostrare, mediante il proprio strumento o il canto, le competenze esecutivo-interpretative acquisite nel percorso quinquennale di studi, dando prova di possedere le necessarie conoscenze storiche e stilistiche, nonché di aver compreso le poetiche dei diversi autori presentati. La durata massima della prova è di venti minuti per candidato su un programma coerente con proprio il percorso di studi.

L’Ordinanza Ministeriale 65/22 come di consueto stabilisce che tale prova che “la sottocommissione si avvale di personale esperto, anche utilizzando docenti della scuola stessa, ove già non presenti in commissione. Le nomine sono effettuate dal presidente della commissione in sede di riunione plenaria, pubblicate all’albo on-line dell’istituzione scolastica e comunicate al competente USR. I suddetti docenti offrono elementi di valutazione, ma non partecipano all’attribuzione dei voti.”

In base a tale disposizione gli esperti sono solitamente i docenti di strumento di riferimento degli studenti.

Più complessa è la questione relativa all’attribuzione dei voti. Infatti le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con decreto ministeriale 769 del 2018. Tali Q.d.R. prevedono che alla prova strumentale vengano attribuiti 8 dei 20 punti assegnati alla seconda prova. Pertanto, tenuto conto che quest’anno alla seconda prova sono attribuiti un massimo di 10 punti, alla prova strumentale spettano 4 punti. Tale punteggio non può che essere assegnato dalla sottocommissione in base alle indicazioni dell’esperto. Questo meccanismo è opportuno indicarlo nel documento del 15 maggio.

Appare chiaro come l’attuale impianto normativo del Liceo appaia non coerente con il percorso di studio degli studenti. Le contraddizioni sono sotto gli occhi di tutti

  • Una prova performativa che per definizione dovrebbe essere davanti al pubblico e che, invece, si svolge nel chiuso di una stanza.
  • Una struttura rigidissima delle commissioni per cui il docente di “Esecuzione e Interpretazione,” ossia della disciplina di indirizzo di riferimento, è al massimo un esperto senza diritto di voto.
  • La previsione che l’accompagnamento alla performance strumentale possa essere effettuato solo ed esclusivamente da personale docente in servizio nel liceo musicale e indicato nel documento del consiglio di classe. Disposizione che non tiene in alcun conto che l’accompagnamento necessita di più prove e che tale onere ricade sempre sugli stessi docenti.

Appare quanto mai necessaria una profonda rivisitazione di queste disposizioni che vada di pari passo con un ripensamento della struttura ordinamentale del Liceo Musicale. Su questi aspetti la FLC CGIL non mancherà di dare il proprio contributo in termini di idee e proposte.

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