Indicazioni operative sull'applicazione delle riconferme
E' uscita la C.M. n. 53 del 23 marzo 2001 che detta istruzioni operative circa le riconferme del personale supplente previste dal D.M. n.16 del 19 febbraio 2001.
E' uscita la C.M. n. 53 del 23 marzo 2001 che detta istruzioni operative circa le riconferme del personale supplente previste dal D.M. n.16 del 19 febbraio 2001. Il testo riguarda soprattutto: * la trasformazione della "nomina" fino all'avente maggior diritto in "nomina" fino al 30 giugno o al 31 agosto ad opera del capo di istituto mediante una lettera di individuazione (il modello è allegato alla circolare) e la stipula di un nuovo contratto; * il conferimento della "nomina" successivamente alla conferma per coloro che sono individuati dal provveditore; * il chiarimento che spetta comunque alla scuola retribuire le ore residue per coloro che essendo in servizio su spezzone dovessero avere diritto al "completamento a disposizione"; * indicazioni procedurali da garantire nei confronti delle Dpt; * indicazioni operative per il contratto dei supplenti non in servizio e assunti "a disposizione" fino al 10 giugno e per il riconoscimento giuridico del periodo mintercorrente tra il 10 giugno e il 30 giugno o il 31 agosto. Si tratta quindi solo di indicazioni operative che nulla aggiungono a quanto previsto dal decreto e che non risolvono i problemi da noi più volte sottolineati (diritti al pagamento estivo, intrecci di competenze, rapporto con i trasferimenti ecc.), sui quali dovremmo avere un incontro a giorni. Alleghiamo circolare e allegato.
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA SCUOLA E DELL'AMMINISTRAZIONE
EX - DIVISIONE XIII
C.M.n. 53
D13-Prot. n. 1719
Roma, 23 marzo 2001
Oggetto: Decreto legge 19 febbraio 2001, n.16 - Ulteriori indicazioni operative.
La circolare ministeriale 26 febbraio 2001, n.44 contiene le prime indicazioni operative per l'applicazione del decreto legge 19 febbraio 2001, n.16, recante disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola.
Con la presente si forniscono ulteriori istruzioni dirette a dare concreta attuazione alla previsione normativa dell'art.1 - commi 1 e 2 - del succitato decreto legge.
A) art.1 - comma 1 -
Con tale norma sono confermati sui posti occupati al 20 febbraio 2001, data di entrata in vigore del decreto legge di cui trattasi, i docenti confermati o assunti sui posti vacanti o disponibili per l'anno scolastico 2000/2001 ai sensi dell'art.1 -comma 5- del decreto legge 28 agosto 2000, n.240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n.306.
L'operazione della conferma degli interessati avverrà attraverso la lettera di individuazione, di cui è unito alla presente il modello, e la stipula di un nuovo contratto con la durata fino al termine delle attività didattiche o, ricorrendone le condizioni, fino al termine dell'anno scolastico.
Ove la situazione di assunzione per supplenza annuale si verifichi in un momento successivo alla conferma sino al termine delle attività didattiche, dovrà essere sottoscritto un nuovo contratto sino al 31 agosto 2001, previa individuazione del destinatario effettuata dal competente Provveditorato agli studi.
Nei confronti del personale supplente confermato, ai sensi dell'art.1 - comma 1 -, che non risulti occupato per il numero di ore spettanti in base all'ordine di graduatoria, la retribuzione inerente l'utilizzazione di detto personale in supplenze brevi fino al termine delle lezioni, prevista dalla circolare ministeriale 26 febbraio2001,n.44, è a carico dell'istituzione scolastica presso la quale gli interessati sono in servizio alla data di conferma di cui al d.l. n.16/2001. I modelli da utilizzare per ogni tipologia di contratto sono gli stessi che sono stati allegati alla circolare ministeriale 25 luglio 2000, n.188, ottenibili, unitamente alla lettera di individuazione, mediante le funzioni del sistema informativo, in corso di adeguamento, nei confronti del personale in argomento.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica assicura un regolare pagamento della retribuzione alla fine di ogni mese in relazione alla durata del contratto. Rimane a carico della singola istituzione scolastica far pervenire, con la massima tempestività, alla competente Direzione provinciale dei servizi vari del tesoro un originale del contratto.
Parimenti dovrà essere comunicata, con ogni urgenza, a tale Direzione provinciale ogni variazione del contratto, specialmente ogni evento che comporti la cessazione del rapporto di lavoro.
Rimangono fermi gli adempimenti, anche per l'attività regolata dalla presente circolare, richiesti per il riscontro effettuato dalle Ragionerie provinciali dello Stato.
B) Art.1 - comma 2 -
Detta norma disciplina la situazione dei docenti che non sono in servizio alla data di entrata in vigore del d. l. n.16/2001, riconoscendo a coloro che sono utilmente inseriti nelle graduatorie permanenti l'assunzione fino al termine delle lezioni.
I relativi contratti, ottenibili attraverso le funzioni del pacchetto SISSI, devono riportare le seguenti diciture:
· l'insegnante è utilizzato per le esigenze di supplenze brevi che si determinano in ambito provinciale secondo il piano di utilizzazione predisposto dai Provveditori agli Studi e, in subordine, per le attività di supporto alle istituzioni scolastiche, anche ai fini della realizzazione dell'ampliamento dell'offerta formativa;
· il periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il 30/6/2001 (fino al termine delle attività didattiche) o il 31/8/2001 (in caso di supplenza annuale) è riconosciuto ai fini giuridici.
Dette diciture devono essere inserite, a cura degli operatori, utilizzando la funzionalità di "anteprima di stampa" del contratto stesso.
La presente circolare viene diramata d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro.
Si prega di dare alla presente la più ampia e tempestiva informazione.
IL DIRETTORE GENERALE - Antonio Zucaro
_____________(ISTITUZIONE SCOLASTICA)_____________
PROT. N. : _______
ALL’INSEGNANTE __________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO L'ART. 18 DEL C.C.N.L. DEL COMPARTO SCUOLA STIPULATO IL 4 AGOSTO 1995 E I SUCCESSIVI CC.CC.NN.LL. DEL 1 AGOSTO 1996 E DEL 26 MAGGIO 1999;
VISTO IL CONTRATTO INTEGRATIVO AL C.C.N.L. DEL 26 MAGGIO 1999 STIPULATO IL 31 AGOSTO 1999;
CONSIDERATO CHE L’INSEGNANTE __________________________, ALLA DATA DEL 20/02/2001, E’ IN SERVIZIO QUALE DOCENTE CONFERMATO O ASSUNTO SU POSTO VACANTE O DISPONIBILE PER L’ANNO SCOLASTICO 2000/01 AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 5, DEL D.L. 28/08/2000, N.240, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 27/10/2000, N. 306;
VISTO L’ART.1. COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 19/02/2001, N.16;
INDIVIDUA PER LA CONFERMA
L’INSEGNANTE __________________________ QUALE DESTINATARIO DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CHE SI ACCOMPAGNA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO.
I PREDETTI ATTI SONO RESI PUBBLICI MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA.
AVVERSO GLI STESSI E' AMMESSO RECLAMO ALL’ORGANO CHE LI HA ADOTTATI E/O RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO, SECONDO LE PROCEDURE DEL C.P.C. E DEL TITOLO VI DEL D.LGS. N. 29/1993, PREVIO ESPERIMENTO DEL TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE, CHE DEVE INTENDERSI DISCIPLINATO DALLA PREVISIONE ORDINARIA DELLO STESSO TITOLO VI, ART.69.
_________________, __/__/____
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
______________________
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