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Indennità disoccupazione 2002

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA DELLA SCUOLA CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

30/01/2002
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INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA DELLA SCUOLA CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

L'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ha la finalità di assegnare agli assicurati un'indennità in caso di perdita del lavoro.
L'assegnazione avviene a seguito di domanda ed in presenza di requisiti specifici che possono essere “normali” o “ridotti”.
I requisiti definiti "ridotti" danno luogo ad una indennità calcolata in percentuale sulla retribuzione percepita l'anno precedente.
Essi requisiti sono più frequentemente posseduti da coloro che, come i "supplenti", lavorano solo occasionalmente e che, fino al 1988 (data di emanazione della legge 160), erano esclusi dall'obbligo assicurativo contro la disoccupazione e dalle relative prestazioni.

I "requisiti ridotti" ricorrono in presenza delle seguenti condizioni:

a) iscrizione, per almeno una settimana della vita lavorativa, all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione prima degli ultimi due anni, cioè entro la prima settimana del 2000 con versamenti effettuati o dovuti (prescrizione decennale dei versamenti stessi, se non versati). Detta iscrizione soddisfa il requisito di 2 anni dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

b) prestazione di almeno 78 giorni di attività lavorativa (per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria) nell'anno precedente a quello in cui si presenta la domanda; tenendo conto oltre che delle giornate di lavoro effettivamente prestate anche delle festività, delle ferie,dei riposi, della maternità e assimilabili purché retribuiti, coperti da contribuzione e relativi a un periodo considerato lavorativo.

c) Cessazione del rapporto non avvenuta a seguito di dimissioni (L. finanziaria 1999): il diritto e la durata della prestazione sono da porre in relazione a tutti gli eventi intervenuti nell'anno solare di riferimento (messaggio INPS del 25-1-2001).

Domanda in presenza di requisiti ridotti (scadenza 31 marzo c.a.)

Pena la decadenza del diritto, la domanda va presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quelli in cui sono state totalizzate le 78 o più giornate che danno diritto all'indennità.

Va indirizzata alle sezioni circoscrizionali per l'impiego e compilata in appositi moduli predisposti dall'Inps.

Coloro che hanno interrotto il rapporto di lavoro per dimissioni nell'anno solare di riferimento non hanno titolo a presentare la domanda.

Modulistica

La modulistica è costituita da:

  • il Mod. "DS 21" (la domanda vera e propria) che va sottoscritto dal lavoratore e contiene i dati anagrafici, la dichiarazione relativa alle giornate lavorate, la delega al patrocinio, la delega per la riscossione delle quote sindacali, ecc. Il modello "DS 21" non è riproducibile e deve essere utilizzato esclusivamente quello fornito direttamente dall'Inps;

  • il Mod. "DL 86/88 bis" che contiene la dichiarazione del datore di lavoro ai fini della corresponsione dell'indennità (nuovo modulo);

  • il Mod. 01M o "equivalente" per certificare l'anzianità assicurativa;

  • il Mod. "Anf/Prest" relativo all'assegno al nucleo familiare riferito alle giornate indennizzate.

Per la fornitura e la compilazione dei modelli si consiglia di rivolgersi alle sedi locali della Cgil Scuola.

Determinazione dell'importo

Per il calcolo dell'indennità spettante sono da prendere in considerazione due elementi:

  • la retribuzione media giornaliera di riferimento;

  • il numero di giornate indennizzabili pari a quelle effettivamente lavorate.

Determinati questi parametri, bisognerà calcolare la percentuale (30%) sulla retribuzione e moltiplicare il risultato per il numero delle giornate indennizzabili.

In questo modo si definirà l'importo dell'indennità da corrispondere, in un'unica soluzione, entro il 120° giorno dalla data di presentazione della domanda. La determinazione dell'importo della retribuzione media giornaliera e quella del numero delle giornate indennizzabili sono vincolate da specifiche disposizioni e riferimenti.

Risulta sempre utile verificare il possesso dei requisiti normali che danno luogo a una sufficiente copertura dei periodi di mancata retribuzione, in modo particolare per i supplenti temporanei nominati dal provveditore o dal capo d'istituto.

E’ in fase di stesura uno specifico opuscolo.

Roma, 30 gennaio 2002

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