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Esami di Stato del secondo ciclo: Ordinanza Ministeriale su nomina dei Presidenti di Commissione

Una OM che irrigidisce le procedure senza valutazione del disagio di alcuni territori. Importante il ruolo degli UUSSRR per garantire in sicurezza il funzionamento delle commissioni.

04/06/2020
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Il 3 giugno 2020 è stata pubblicata l’OM 21/2020 con la quale vengono fornite ulteriori disposizioni finalizzate ad assicurare il regolare funzionamento delle commissioni dell’esame di stato conclusivo del secondo ciclo, visto che alla scadenza dei termini fissati per la presentazione della domanda di partecipazione all’esame in qualità di presidente di commissione, il numero delle istanze ricevute è stato inferiore rispetto al necessario, soprattutto in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, le  regioni più colpite dal contagio da COVID- 19.

L’ordinanza prevede al riguardo procedure integrative rispetto alla precedente OM 197 del 17 aprile 2020. Essa dispone che i direttori degli UUSSRR acquisiscano le domande del personale della scuola avente titolo a partecipare all’esame in qualità di presidente, che non abbiano già presentato domanda di inserimento negli elenchi regionali. Essi vanno individuati innanzitutto tra i dirigenti scolastici in servizio nel secondo ciclo, per i quali la presentazione della domanda costituisce un obbligo d’ufficio e, a seguire, in ordine di priorità, tra il personale che ne ha facoltà: dirigenti scolastici del primo ciclo, docenti con almeno 10 anni di ruolo inseriti nelle graduatorie di merito del concorso da dirigente o che abbiano svolto un incarico di presidenza nell’ultimo triennio o che abbiano svolto nell’ultimo triennio almeno per un anno l’incarico di  collaboratore del dirigente scolastico, docenti con almeno dieci anni di ruolo, pensionati da non più di tre anni, tra dirigenti scolastici del secondo ciclo, del primo ciclo e tra docenti.

L’Ordinanza prevede inoltre, in deroga al requisito dei dieci anni di servizio, la possibilità per i direttori generali di nominare docenti confermati in ruolo che non siano già impegnati in altre commissioni, docenti universitari di I e II fascia, ricercatori di tipo A e B.

Si prevede infine che, in caso di necessità, anche senza aver valutato domande volontarie, i direttori possano procedere all’assegnazione dei presidenti già designati mediante accorpamenti ad ulteriori commissioni istituite presso la medesima istituzione scolastica o presso le Istituzioni scolastiche viciniori, prescindendo dal divieto di esercizio della funzione di presidente nel medesimo distretto o città e, se necessario, ricorrendo a ulteriori messe a disposizione del personale docente ovvero a specifici ordini di servizio.

Tenuto conto che la difficoltà di nomina dei presidenti di commissione si registra soprattutto nelle regioni dove maggiormente si è manifestata l’epidemia da COVID -19, è indispensabile che gli UUSSRR delle regioni interessate, anche attraverso il coinvolgimento dei Tavoli Permanenti regionali, valutino con molta prudenza tali situazioni e adottino tutte le soluzioni  necessarie ad assicurare lo svolgimento in totale sicurezza delle operazioni d’esame per studenti, docenti e per il personale ATA in servizio. Inoltre, segnaliamo che la possibilità che ad uno stesso presidente vengano essere assegnate più commissioni, possa snaturare la stessa funzione di garanzia svolta dal presidente, unico componente esterno della commissione,  che in tal modo difficilmente potrebbe presenziare a tutti i colloqui.

L’impostazione tradisce una visione autoritaria ed eccessivamente “sbrigativa” rispetto alla delicatezza delle questioni in campo. In coerenza con la mobilitazione che ha condotto alla proclamazione dello sciopero per lunedì 8 giugno, la FLC CGIL, insieme alle altre Organizzazioni sindacali in stato di agitazione, ha comunicato all’amministrazione la non partecipazione alla riunione informativa prevista per l’1 giugno 2020, pertanto, l’amministrazione si è mossa di fatto senza un articolato scambio di vedute.

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