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Periodo di prova e formazione dei docenti: qualche novità positiva per i neo assunti

Ancora poca chiarezza sui passaggi di ruolo. L’Amministrazione e si è impegnata a recepire alcune delle richieste sindacali.

29/12/2015
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Si è svolto martedì 29 dicembre 2015 l’incontro tra le organizzazioni sindacali e l’Amministrazione sull’anno di prova e formazione dei neo immessi in ruolo ed in particolare di quelli della fase c).
Nel nostro intervento abbiamo descritto la situazione di disagio creata ai docenti dall’impreparazione che molte scuole hanno dimostrato nell’accoglierli in un reale progetto di potenziamento che spesso si è risolto e si sta risolvendo nelle sostituzione dei colleghi assenti. La responsabilità di questa situazione non può ricadere sui neo immessi in ruolo che pagano le alchimie dell’“algoritmo” e i ritardi della loro convocazione e non può creare discrepanze con gli assunti delle altre fasi. È opportuno perciò che siano previste specifiche deroghe e correttivi per evitare di danneggiare la carriera di migliaia di docenti.

Abbiamo avanzato le seguenti richieste:

  1. considerare valido, per il solo 2015/2016 per chi è rimasto sulle supplenze, qualsiasi servizio prestato indipendentemente dalla tipologia e dal grado di scuola anche in considerazione dell’utilizzo dei docenti del potenziato in attività (e in gradi di scuola) non sempre coerenti con l’insegnamento di assunzione
  2. per i docenti assunti nella fase c) considerare validi ai fini del periodo di prova i servizi prestati prima dell’assunzione in ruolo essendo comunque coperti da ruolo giuridico (analogamente a quanto avviene per la carriera e la mobilità)
  3. per i docenti assunti in fase c) ridurre di 30 gg i periodi richiesti in considerazione del ritardo nelle operazioni.

L’Amministrazione nella circolare, che sarà pubblicata la prossima settimana, si è impegnata a considerare valido il servizio su classi affini anche su gradi di scuola diversa e la possibilità di effettuare l’anno di prova a tutti gli assunti della fase C col riconoscimento, nei 120 giorni, anche del 6° giorno della settimana qualora il servizio si svolga su 5 giorni.
In modo più restrittivo rispetto alle nostre richieste, sarà anche possibile far valere il servizio prestato prima dell’assunzione in ruolo, ma solo se effettuato per il medesimo insegnamento.
È stato anche confermato che la classe di concorso A077 (strumento musicale) è da considerarsi appartenente allo stesso ambito disciplinare della A031 e A032.

La circolare chiarirà il ruolo del tutor e del comitato di valutazione per i docenti che sono stati assunti o utilizzati su classi di concorso di scuole di grado diverso.

Riguardo al periodo di formazione, è importante che i docenti che non hanno raggiunto la sede, facciano richiesta di accesso al corso, e nel caso lo svolgano fuori dalla regione dove sono stati immessi in ruolo, chiedano il nulla osta all’USR.

Sulla nostra richiesta di non imporre l’anno di prova a chi ha ottenuto il passaggio di ruolo prima dell’approvazione della legge 107/15, ancora nessuna risposta ma resta in campo la nostra iniziativa, anche legale.

Durante l’incontro è stato ricordato all’Amministrazione l’impegno ad una convocazione urgente sul tema del concorso ordinario che è stato recentemente autorizzato con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

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