Docenti inidonei: il MIUR pubblica la circolare applicativa della legge 128/2013
Insoddisfazione della FLC per i contenuti della nota. Prosegue l’impegno a trovare ulteriori soluzioni coerenti con le nostre richieste.
Il MIUR ha pubblicato la circolare 13000 del 3 dicembre 2013 attuativa dell’art. 15, commi 4 e seguenti, del DL 104 del 12 settembre 2013, convertito con modifiche nella legge 128 del 9 novembre 2013, riguardante il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, nelle more del perfezionamento del decreto Interministeriale in materia.
Nella bozza di decreto, che dovrà avere il concerto con il MEF e Funzione Pubblica prima di poter essere pubblicato, all’art. 1 viene innanzitutto disciplinato cosa dovrà fare il personale che verrà dichiarato permanentemente inidoneo successivamente alla data del 1 gennaio 2014, mentre all’art. 2 cosa deve fare chi è già permanentemente inidoneo.
Con la pubblicazione della circolare si dà avvio a queste procedure.
Per i nuovi inidonei sarà possibile chiedere l’inquadramento nei ruoli ATA (di assistente amministrativo o tecnico a seconda dei titoli in possesso) entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità oppure, in assenza di questa istanza o in assenza di disponibilità di posto, verrà applicata la procedura di mobilità per altra amministrazione, nell’ambito della stessa provincia. Nelle more dell’attivazione di questa mobilità e, comunque, fino a conclusione dell’anno scolastico 2015-2016, si verrà utilizzati per iniziative di supporto alla didattica, oppure rivolte alla prevenzione della dispersione scolastica, oppure per attività culturali anche in reti di scuole.
Per chi è già inidoneo alla data della nuova legge è prevista una nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti (ma non è un obbligo) a conclusione della quale, ove sia confermata l’inidoneità, si applica quanto previsto per i nuovi e con domanda da presentare sempre entro 30 giorni della conferma dell’inidoneità. Chi, già inidoneo, non volesse essere sottoposto a nuova visita, dovrà presentare subito la domanda specifica (entro il 15 dicembre 2013) o di inquadramento nei ruoli ATA (esprimendo l’opzione per i due profili ed utilizzando il modello A (allegato alla circolare) oppure l’applicazione della mobilità intercompartimentale e utilizzo, nelle more (modello B allegato sempre alla circolare), in altre attività.
Per coloro che chiederanno di “transitare” nei ruoli ATA, il decreto regolerà (agli art. 3 e 4) tale possibilità e con modalità che si anticipano nella circolare (ma solo se ci sono disponibilità) nella provincia di attuale servizio, oppure in altra provincia, ed il trattamento economico spettante.
Per i nuovi inidonei (quindi dal 1 gennaio 2014 in poi) il transito, a domanda, nei ruoli ATA ha decorrenza giuridica dal 1 settembre dell’anno scolastico in cui si chiede di transitare e si prende servizio nella sede di titolarità (da acquisire con le normali procedure di mobilità) dall’anno scolastico successivo. Tale personale, in attesa di essere assegnato alla sede definitiva, può chiedere di rimanere nella scuola ed essere utilizzato per attività connesse all’attuazione del POF.
Per chi è già inidoneo e chiede di transitare nei ruoli ATA la decorrenza del passaggio è dal 1 settembre 2013, ma si è subito utilizzati (in attesa della sede definitiva per il 1 settembre 2014 da acquisire con la mobilità) su sede provvisoria scegliendo tra le sedi disponibili che sono residuate sia nel diritto, dopo la mobilità, più quelle eventuali in organico di fatto. L’elenco di queste disponibilità dovrà essere pubblicata all’albo degli uffici provinciali prima delle convocazioni per la scelta.
Il giudizio della FLC CGIL
Fermo restando il giudizio già espresso dalla FLC CGIL sulla legge di conversione del DL 104/2013, che rappresenta a nostro parere una soluzione solo parziale per questo personale, nei confronti dei docenti inidonei rispetto a questa circolare e alla bozza di decreto si esprime un giudizio totalmente negativo. Si denuncia che alcune richieste importanti fatte dalla FLC e dagli altri sindacati non siano state recepite. Come ad esempio la possibilità della dispensa o quella di individuare un regime di trattamento diverso tra gli attuali inidonei e i futuri inidonei. Infatti per i primi ci sono tutte le condizioni per lasciarli in forza alle scuole con le funzioni già assegnate, dal momento che è stata trovata, grazie alle incessanti pressioni della FLC, la copertura finanziaria per non variare i saldi di finanza pubblica. L’operazione volontaria di transito sui ruoli ATA o attraverso la mobilità intercompartimentale verso altri profili della PA consente all’amministrazione di “lucrare” ulteriormente a danno dei lavoratori interessati: infatti messo in luce dalla nostra organizzazione tutta la vicenda inidonei è stata completamente coperta dal punto di vista economico utilizzando le risorse derivanti dal 30% dei tagli agli organici di gelminiana memoria.
In particolare non è accettabile:
- che coloro che sono attualmente inidonei e chiedono il transito nei ruoli ATA siano costretti a prendere servizio su sede provvisoria (inevitabilmente residuale e, pertanto, anche scomoda) in corso d’anno senza la possibilità di rinviare al prossimo anno scolastico (come richiesto con forza e come previsto per i nuovi inidonei) il raggiungimento della sede di servizio, che si avrà a seguito delle prossime operazioni di mobilità, al 1 settembre 2014. Questo procurerà inevitabilmente un danno inaccettabile alle persone (che hanno già gravi problemi di salute), cosi come alla funzionalità delle segreterie e al personale precario che sarà licenziato senza preavviso. Ricomincerà un giro di giostra dovuto alla riconvocazione di tutti i supplenti per garantire il rispetto dello scorrimento delle graduatorie con buona pace del lavoro della continuità del servizio. Il MIUR pensa che nelle segreterie e nei laboratori gli Ata facciano dei semplici passa carte e pertanto possono essere sostituiti in qualsiasi momento.
- che non sia stato previsto un passaggio contrattuale (in attuazione dell’art. 17 comma 5 del CCNL/07) per definire criteri e modalità di utilizzazione nelle scuole per tutti coloro che non chiederanno di transitare nei ruoli ATA. Non è accettabile che questo, in relazione ai nuovi possibili utilizzi definiti dalla legge, venga lasciato alla “discrezionalità” dell’amministrazione. Nella bozza di decreto c’è un rinvio al CCNI del giugno 2008 fino ad oggi in vigore sulla materia, ma questo va integrato alla luce di quanto di nuovo dice la legge. Analogo problema permane anche per tutti i docenti “temporaneamente” inidonei, materia che era stata allora regolata e che va ridefinita;
- che non siano state date indicazioni alla commissioni mediche affinché, nell’attestato sanitario di loro competenza, dicano esplicitamente se questo personale, non idoneo a svolgere la funzione docente, è pero idoneo, o meno, a svolgere tutte le funzioni di amministrativo e tecnico. Trattandosi nei fatti di un nuovo inquadramento nei ruoli ATA, è evidente che ciò può avvenire solo a condizione che ci sia specifica idoneità.
Su questi aspetti la FLC chiederà conto all’amministrazione e, se non ci saranno ripensamenti, si impegna a tutelare, anche per vie legali, tutto il personale docente e ATA, danneggiato. Resta fermo l’impegno della FLC a ottenere le modifiche del decreto e la corretta applicazione del DL 104 che come dicevano prima prevedendo già la copertura per i posti ATA congelati, circa 3.500, in realtà non obbliga gli attuali inidonei né a transitare verso i profili ATA né a transitare verso le altre Pubbliche Amministrazioni.
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