
Detrazioni d'imposta per familiari a carico: obbligo annuale di dichiarazione
La finanziaria 2008 dispone che la comunicazione avvenga tutti gli anni con anche l'indicazione del codice fiscale dei familiari a carico.


La Legge Finanziaria 2008 (Art. 1 comma 221) ha disposto che i lavoratori dipendenti e assimilati per fruire delle detrazioni previste per i familiari a carico (coniuge, figli, altri familiari), debba dichiarare tale situazione tutti gli anni indicando anche i codici fiscali dei familiari per permettere eventuali controlli incrociati.
L'Agenzia delle Entrate del MEF ha fornito chiarimenti su questa nuova modalità con la circolare N. 15/E del 5 marzo 2008 nella quale dà indicazioni ai datori di lavoro e ai sostituti d'imposta sulle modalità con le quali acquisire tali dichiarazioni e sul mantenimento del diritto alle detrazioni, salvo conguaglio, in attesa delle dichiarazioni dei dipendenti.
Per il personale retribuito dal Ministero del Tesoro (Scuola statale, AFAM e alcuni enti di ricerca) è stata emanata una nota di chiarimenti con il messaggio 60/2008 .
Nel messaggio si fissa il 30 settembre come data di scadenza per la comunicazione alla sede di servizio. A partire da ottobre saranno applicate solo le detrazioni risultanti dalle effettive comunicazioni mentre saranno sospese quelle in corso e si provvederà all'eventuale recupero in sede di conguaglio annuale (CUD).
Sul cedolino dei dipendenti, a partire dalla rata di giugno, sarà inserita una specifica avvertenza.
Il MEF ha anche predisposto uno specifico modulo nel quale sono anche specificate le norme di riferimento per il diritto alle detrazioni e che dovrebbe essere disponibile presso gli uffici amministrativi delle varie sedi servizio.
Per gli altri lavoratori dei nostri comparti non retribuiti dal Ministero del Tesoro (Università, Enti Pubblici di Ricerca, Scuola non statale e Formazione professionale) le modalità di comunicazione saranno definite dai datori di lavoro/sostituti di imposta.
Eventuali detrazioni non fruite in corso d'anno, per mancata o ritardata comunicazione, potranno comunque essere dichiarate in occasione della dichiarazione dei redditi (730 o UNICO) relativa al 2008 da presentarsi nel 2009.
Roma, 28 maggio 2008
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