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Dal federalismo fiscale al federalismo scolastico

Nei prossimi mesi il tema sarà al centro di un grande dibattito nel Paese ed quindi indispensabile che ci sia la più ampia conoscenza degli atti e dei documenti approvati.

05/08/2009
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Con l'approvazione definitiva il 29 aprile 2009, al Senato è terminato l'iter parlamentare della legge delega d'attuazione dell'art. 119 della Costituzione.

A otto anni dalla riforma costituzionale del titolo V il Governo, con questo provvedimento, si appresta a riportare i sistemi di finanziamento e di perequazione degli enti territoriali in linea con i dettami costituzionali.

Una legge delega di 29 articoli quella del "Federalismo fiscale" che definisce una cornice istituzionale e la contestuale apertura di un cantiere legislativo che durerà almeno sette anni e che dovrebbe chiudersi nel 2016.

Un articolato che definisce principi e criteri direttivi del futuro federale del nostro paese definendo:

  • Le funzioni fondamentali di Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane

  • Le Risorse per finanziare le funzioni fondamentali e le spese essenziali

  • L'intervento della perequazione statale

In questo nuovo scenario e in un contesto politico e sociale contrassegnato dalla politica governativa di tagli delle prestazioni statali, soprattutto sul sistema di istruzione pubblica, abbiamo seguito l'accelerazione del dibattito su quello che viene definito comunemente il "federalismo scolastico".

L'iter istituzionale della discussione si è aperto il 14 dicembre 2006 con l'approvazione, da parte della Conferenza delle Regioni e della Province autonome, del Master Plan per realizzare compiutamente il Titolo V della Costituzione nel settore dell'istruzione.
Con l'insediamento del tavolo tecnico politico sull'istruzione, avvenuto il 26 luglio 2007 presso la Conferenza Unificata, è iniziato un lavoro che doveva definire standard qualitativi e quantitativi uniformi su tutto il territorio nazionale, l'autonomia scolastica e il ruolo centrale delle Regioni.
Il confronto tecnico sull'attuazione del titolo V e sulla ricognizione delle competenze degli enti istituzionali coinvolti nel processo attuativo è iniziato il 14 novembre 2007 presso il Ministero della Pubblica istruzione.

In questi ultimi mesi sono comparse anche sulla stampa specializzata diversi testi di accordo elaborati al tavolo tecnico (bozza di accordo) e si è riacceso il dibattito tra le forze politiche e sindacali.

È facilmente prevedibile che nei prossimi mesi il federalismo scolastico sarà al centro di un grande dibattito nel Paese ed quindi indispensabile che ci sia la più ampia conoscenza degli atti e dei documenti approvati.

Contiamo di mettere a disposizione dei lettori del nostro sito anche le relazioni e i documenti delle varie attività che già sono programmate sui temi del federalismo anche per preparare adeguatamente l'iniziativa sul "federalismo scolastico" che abbiamo, insieme con la confederazione, programmato per l'inizio del prossimo anno scolastico.

Roma, 14 luglio 2009
__________________

Art. 119 della Costituzione

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

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