Corsi speciali: nota di chiarimento docenti di strumento
Pubblichiamo la nota del Miur 36 del 27 gennaio 2005: corsi speciali abilitanti di strumento musicale nella scuola media - cl. 77/A - Art. 2, comma 4 e 4 bis legge n. 143/04
Pubblichiamo la nota del Miur n. 36 del 27 gennaio 2005 che tratta alcune problematiche legate ai corsi speciali di cui all'art. 2 della legge 143 riservati ai docenti di strumento musicale.
Il Miur, su parere conforme del proprio Ufficio Legislativo, chiarisce che i docenti già di ruolo o inseriti in graduatoria permanente, ai sensi dell’art. 2 bis della legge n. 333/01, in possesso dell'abilitazione per educazione musicale (classe di concordo A31/A32) sono considerati abilitati “ope legis” anche per strumento musicale (classe di concorso A77). Ne consegue che tali docenti non hanno più bisogno di partecipare ai sudetti corsi in quanto già abilitati per l'insegnamento di strumento musicale.
Sempre nella stessa nota si legge che tale principio si estende anche ai docenti già di ruolo o inseriti nelle graduatorie permanenti, ai sensi dell’art. 11 della legge 124/99 e dell’art. 1, comma 4 bis della legge n. 143/04. La tesi sostenuta dall'Ufficio Legislativo del Miur contraddice la posizione inziale dell'Afam e dà ragione alle richieste fatte dalla FLC Cgil il 21.12.2004
Roma, 31 gennaio 2005
______________________________________
Nota Miur
Prot. n. 36
Roma, 27 gennaio 2005
D.G. per il personale della scuola
Uff. III
Oggetto: Corsi speciali abilitanti di strumento musicale nella scuola media - cl. 77/A - Art. 2, comma 4 e 4 bis legge n. 143/04.
Codesta Direzione generale, con nota prot. n. 5477 del 19 novembre 2004, ha chiesto se possono iscriversi all’ultimo anno di didattica della musica, ai fini del conseguimento dell’abilitazione in strumento musicale nella scuola media - classe 77/A -, ai sensi dell’art. 2, comma 4 e 4 bis della legge n. 143/04, anche i docenti già di ruolo in strumento musicale o già inseriti nella relativa graduatoria permanente, in possesso del requisito di servizio.
L’Ufficio legislativo, appositamente interpellato ha espresso nella nota prot. n. 93 dell’11 gennaio 2005, l’avviso di non consentire a detto personale la possibilità di abilitarsi con i corsi speciali, in quanto beneficiari di tale normativa sono i docenti privi di abilitazione e i corsi speciali, ai sensi del comma 3, del sopracitata art. 2 sono “istituiti per il conseguimento dell’abilitazione e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti”.
Infatti, i docenti di ruolo o inseriti in graduatoria permanente, ai sensi dell’art. 2 bis della legge n. 333/01, anche se non in possesso della specifica abilitazione, (erano inseriti negli elenchi speciali, ex D.M. 13 febbraio 1996 con il possesso dell’abilitazione in educazione musicale), sono considerati abilitati “ope legis” in strumento musicale.
Per effetto di tale norma speciale, pertanto, l’abilitazione per l’insegnamento dell’educazione musicale posseduta dagli interessati, deve ritenersi a tutti gli effetti equiparata a quella per l’insegnamento dello strumento musicale, richiesta per l’accesso alla classe di concorso 77/A e, quindi, secondo il citato parere dell’Ufficio Legislativo, “titolo valido anche per la partecipazione in futuro ad eventuali procedure concorsuali che richiedano il possesso di tale specifica abilitazione o, comunque, per la sua utilizzazione in tutti gli ambiti per i quali possa essere richiesta l’abilitazione per la classe di concorso 77/A”.
La medesima indicazione sembra potersi ritenere valida, per analogia, anche per i docenti già di ruolo o inseriti nelle graduatorie permanenti, ai sensi dell’art. 11 della legge 124/99 e dell’art. 1, comma 4 bis della legge n. 143/04.
Si prega di dare la massima diffusione del contenuto della presente nota a tutti gli interessati.
IL DIRETTORE GENERALE - fto Giuseppe COSENTINO
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