Controllo sui titoli di specializzazione per il sostegno
Con nota 23 ottobre 2001 del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca si forniscono dei chiarimenti in merito al controllo dei titoli di specializzazione per il sostegno agli alunni portatori di handicap.
Con nota 23 ottobre 2001 del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca - Direzione Generale del Personale della Scuola e dell’Amministrazione - Ufficio I - si forniscono dei chiarimenti in merito al controllo dei titoli di specializzazione per il sostegno agli alunni portatori di handicap.
Come è noto, con C.M. 137/2001 e nota 409/2001 la stessa Direzione Generale aveva dato facoltà di nomina di supplenti di sostegno con titoli di specializzazione presentati entro il 31 agosto ai Provveditori (nomine prima del 31 agosto) o ai Dirigenti Scolastici (nomine dopo il 31 agosto). In questo caso, tuttavia, i Provveditori o i Dirigenti Scolastici avrebbero dovuto operare i controlli di merito sui titoli prodotti dagli interessati.
Allora facemmo notare che il controllo "sostanziale" dei titoli da parte soprattutto dei Dirigenti Scolastici, con i suoi risvolti amministrativi e anche penali, era un fatto non facile da effettuare poiché i Dirigenti Scolastici non hanno strumenti per fare controlli di tale natura.
Evidentemente non erano osservazioni astratte dal momento che con la nota del 23 ottobre il Ministero sente la necessità di dare precisazioni e rassicurazioni, naturalmente a richieste che pervengono da varie situazioni.
E’ importante che il Ministero puntualizzi che i Dirigenti possono accettare titoli presentati per lo più in forma di certificazioni sostitutive e che, per esempio, non debbono esaminare i percorsi biennali dei frequentanti o effettuare controlli che sfuggano alla loro possibilità pratica.
Rimane il fatto che in capo ai Dirigenti Scolastici, che peraltro dispongono di personale amministrativo ridotto dopo i famosi tagli all’organico e non hanno certo come i provveditori numerosi dipendenti a cui delegare tali compiti, permangono incombenze che in realtà sono proprie del Ministero che ha, peraltro, competenze ispettive in materia.
Naturalmente tali comportamenti ministeriali hanno alla base, come è facile intuire, la consueta considerazione sulle scuole che, essendo ormai autonome, dovrebbero provvedere da sole in ogni campo.
Il fatto è che l’autonomia non è fare quello che è compito di altri (in questo caso, ad esempio, dovrebbe essere compito del Ministero operare i controlli su segnalazione dei Dirigenti periferici), come non era e non è compito dei Dirigenti Scolastici nominare supplenti da graduatorie di competenza provinciale (come è avvenuto all’inizio dell’anno quando si è provvidamente rimediato con le "scuole polo").
Evidentemente occorre ancora fare molta strada per la diffusione di una corretta visione dell’autonomia delle scuole (che è progettuale, organizzativa, didattica e amministrativa). Autonomia che può essere esercitata solo sulle questioni che sono alla portata delle forze e delle possibilità delle scuole che non devono surrogare altri soggetti.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del personale della scuola e dell’Amministrazione
Ufficio I
Prot. Uff. I/560
Roma, 23 ott. 2001
Ai Direttori Generali Regionali
Ai Provveditori agli Studi
LORO SEDI
Oggetto: Circolare ministeriale n. 137/2001. Chiarimenti
Pervengono richieste di ulteriori chiarimenti sui compiti affidati ai Dirigenti territoriali e ai Dirigenti scolastici con Circolare ministeriale n. 137 del 20 agosto 2001 e con nota n. 409 del 31 agosto 2001, riguardo al controllo previsto sui titoli di specializzazione per il sostegno agli alunni portatori di handicap.
Si precisa anzitutto che con le disposizioni suddette si è inteso dare il massimo spazio alla possibilità che i neo-specializzati possano fruire dell’opportunità di utilizzare subito il titolo sia per le graduatorie permanenti che per quelle d’istituto, pur nell’esigenza, acuita dalla ristrettezza del tempo a disposizione, di conciliare l’interesse dell’Amministrazione ad utilizzare personale specializzato con la necessità di accertare la validità dei titoli presentati, per lo più in forma di certificazioni sostitutive.
La formula suggerita – nomina sotto condizione dell’accertamento della regolarità formale e sostanziale – ribadita e maggiormente esplicitata nella nota n. 409 del 31 agosto 2001, consente l’effettuazione delle nomine, ed è quindi preferibile alla soluzione di far precedere ad esse un accertamento puntuale sulla validità dei titoli; questo, d’altra parte, è necessario per dare trasparenza agli atti dell'Amministrazione e risposta ai molti, anche autorevoli, interventi esterni di esortazione ad accertamenti e a verifiche. Si è dovuto pertanto richiamare soprattutto la necessità che i titoli rispondano in concreto alle disposizioni del D.M. n. 287/99, il quale indica numerosi e precisi requisiti dei quali la certificazione presentata deve dare atto; si è anche previsto che, in caso di non completa esplicitazione dell’esistenza di tali sostanziali requisiti, il Dirigente dell’Ufficio territoriale o quello scolastico possano richiedere una integrazione della documentazione presentata, anche direttamente all’Università competente.
E’ possibile che i controlli, che normalmente si presumono rapidi, siano in qualche caso più approfonditi, quando appaiono evidenti irregolarità; ma non è mai stato chiesto ai Dirigenti di esaminare il percorso biennale dei frequentanti o effettuare controlli che sfuggano alla loro possibilità pratica, tanto più che tutto ciò non deve comportare il mantenimento sotto condizione di una nomina oltre un limite ragionevole.
Si confida nella presa d’atto delle presenti delucidazioni e nella definizione di eventuali casi sospesi.
I Dirigenti degli Uffici scolastici provinciali sono pregati di dare comunicazione della presente ai Dirigenti scolastici e di far pervenire a quest’Ufficio le segnalazioni di situazioni di particolare complessità.
IL DIRETTORE GENERALE
Antonio ZUCARO
Roma, 7 novembre 2001
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