Contratti di inserimento: Maroni con circolare interpreta l’accordo interconfederale
In data 21 luglio, il Ministero del Lavoro ha emanato diversi provvedimenti in relazione alla legge 30/03 e al dlgs. 276/03.
In data 21 luglio, il Ministero del Lavoro ha emanato diversi provvedimenti in relazione alla legge 30/03 e al dlgs. 276/03. Tra questi è stata emanata la circolare interpretativa delle norme e dell’Accordo interconfederale dell’11 febbraio scorso sui contratti di inserimento/reinserimento.
Si tratta di un intervento inaccettabile sia sul piano del metodo e sia sul piano del merito.
Sul piano del metodo perché il Ministro interviene, per giunta utilizzando lo strumento della circolare, su un Accordo interconfederale minando così l’autonomia negoziale delle parti che hanno sottoscritto l’intesa. Si tratta di una interferenza illegittima al limite della costituzionalità.
Nel merito. Il Ministro con la “sua circolare esplicativa” interviene in aperto contrasto con alcuni punti dell'accordo interconfederale dell'11 febbraio scorso, raggiunto fra le parti sociali".
In particolare, l'accordo ribadiva la natura di contratti a contenuto formativo fissando un tetto "minimo" di formazione che già diversi contatti nazionali hanno incrementato.
Mentre, nel testo della circolare, i contratti di inserimento sono considerati come istituti a mera valenza di inserimento sociale che si esaurisce nel semplice apprendimento delle mansioni. Si tratta, quindi, di una diversità sostanziale.
Inoltre mentre l'accordo interconfederale mantiene efficacia transitoria fino a che subentri la contrattazione collettiva secondo i livelli e le titolarità attualmente previste sulla base dell'accordo del 23 luglio, ovvero il Contratto nazionale, per il Ministero tutto ciò potrebbe essere sostituito da qualsiasi intesa aziendale.
Infine nella stessa circolare sembrerebbe venir meno ogni percentuale di mantenimento in servizio dei vecchi CFL in corso (e quindi dei nuovi 16 mila contratti così come riconosciuti dal decreto correttivo del 276/03) presso un datore che al termine degli stessi CFL “inizi” con i nuovi contratti di inserimento. La circolare, non riconoscendo continuità tra i due contratti, di fatto libererebbe da qualsivoglia obbligo, in vista di nuove assunzioni con contratto di inserimento, il datore che ha in servizio dei CFL accesi nel periodo transitorio.
Roma, 26 luglio 2004
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