Commissione paritetica nazionale Agidae. Le delibere del 25 luglio 2003
Delibere della Commissione paritetica nazionale Agidae
Nella seduta del 25 luglio u.s. la Commissione Paritetica Nazionale, riunita nei locali dell’Agidae siti in Roma via Bellini 10, in merito a chiarimenti e interpretazioni di alcuni istituti del CCNL ha assunto le seguenti delibere.
1. “ Il personale religioso che presti la propria attività remunerata in istituti gestiti da ordini o congregazioni diverse da quelle di appartenenza è sottoposto alla disciplina di cui agli articoli 72 e 74 del CCNL 2002-2005 ”. Il che sta a significare che il personale religioso che si trova nella posizione sopra individuata è considerato a tutti gli effetti come personale dipendente ed è pertanto soggetto alla disciplina contrattuale anche in riferimento alla disciplina dei licenziamenti e riduzioni d’orario per causa di forza maggiore contemplati nell’art. 72 del CCNL; pertanto in tale previsione deve essere inserito nelle graduatorie, att. 74 del CCNL, predisposte per individuare il personale eccedentario e perdente posto.
2. “ le attività di cui all’art. 47 punto 1, svolte prima dell’inizio delle attività didattiche, nel limite del proprio orario individuale di lavoro, non sono computabili nelle 100 ore ”. Ci si riferisce al personale docente in servizio a settembre, prima dell’inizio dell’anno scolastico, chiamato a svolgere le attività connesse alla sua funzione (programmazione, aggiornamento, attività collegiali ecc.) durante il proprio orario di servizio; le ore in questione non intaccano pertanto le 100 ore contrattualmente definite.
3. “ In via transitoria, in attesa di una definizione contrattuale, la Commissione Paritetica stabilisce l’introduzione della figura del TUTOR. Tale figura, che rientra nell’area educativa, è inquadrata al IV livello se interessa la scuola materna e/o elementare, e al V livello se interessa la scuola secondaria. L’orario di lavoro è fissato in 30 ore settimanali ” . E’ una figura professionale nuova che ha il compito di tutoraggio e di coordinamento dell’attività didattica pur non svolgendo attività didattica.
4. “ Sono inquadrati nel livello IV dell’area seconda dei servizi formativi ed educativi i docenti di scuola materna ed elementare compresi i docenti di lingua straniera anche di madre lingua ”. Si tratta di una specificazione non presente nel testo contrattuale.
Ovviamente le delibere - riportate in grassetto e in corsivo – della Commissione paritetica Nazionale sono a tutti gli effetti vincolanti in quanto esprimono una interpretazione condivisa dalle parti contraenti il CCNL.
Roma, 29 luglio 2003
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