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CNPI/2: i decreti interministeriali che prevedono la riduzione dell'orario annuale nei tecnici e nei professionali sono illegittimi!

A seguito dell'Ordinanza del TAR Lazio, il CNPI esprime parere negativo.

26/08/2010
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L’art. 8 comma 2, lettera a) del Regolamento sul riordino degli Istituti Tecnici e l’art. 8 comma 4 lettera a) del Regolamento sul riordino degli Istituti Professionali prevedono la riduzione dell’orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici e delle seconde e terze degli istituti professionali.

I decreti interministeriali emanati in applicazione della citata normativa sono stati sospesi dal TAR Lazio con l’ordinanza n. 3363 del 19 luglio 2010 per mancanza del prescritto parere del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione (CNPI).

Il CNPI oggi, nell’esprime il proprio parere, ha sonoramente bocciato i decreti.

In particolare il CNPI ritiene i decreti illegittimi in quanto

  • negano il diritto soggettivo degli studenti a vedere confermato il patto formativo “sottoscritto” all’atto dell’iscrizione

  • inficiano “l’identità culturale sia dell’istruzione tecnica che di quella professionale”

  • vanno oltre quanto previsto dalla norma di riferimento ossia l’art. 64 comma 3 della legge 133/08.

Il CNPI denuncia come tali decreti non siano altro che un intervento attento “al solo contenimento della spesa”, privo di un qualsiasi riferimento alla coerenza tra modelli organizzativi della didattica e risultati di apprendimento.

Il CNPI sottolinea la mancata indicazione da parte dell’Amministrazione

  1. dei criteri ai quali si è attenuta nella individuazione delle materie oggetto della riduzione oraria

  2. delle motivazione inerenti la diminuzione delle ore d’insegnamento delle cosiddette materie professionalizzanti

La scelta, inoltre, di demandare alle singole istituzioni scolastiche la scelta delle riduzioni delle discipline all’interno della medesima classe di concorso appare non convincente, poiché tale riduzione, sommata alla diversa articolazione del quadro orario degli insegnamenti, rischia di inficiare pesantemente, da un lato, l’unitarietà dei percorsi di studio e, dall’altro, di vanificare il diritto degli studenti alle pari opportunità formative

Il CNPI sottolinea, anche, come dai decreti e dalla documentazione allegata non è possibile rilevare i motivi della scelta dell’Amministrazione di demandare al livello regionale il compito di indicare le ore da sottrarre agli insegnamenti nelle classi maxisperimentali.

In conclusione

  • i decreti sono destinati a generare confusione e disorientamento nell’intera comunità scolastica

  • la provvisorietà e la precarietà dei provvedimenti in esame sono estranei alla funzione istituzionale della scuola e alle attese della società civile

  • viene negato agli studenti il diritto alla continuità educativa.

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