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Certificazioni per gli alunni in situazione di handicap

Pubblichiamo la Circolare Ministeriale n. 125 del 20 luglio relativa alle certificazione per gli alunni in situazione di handicap

24/07/2001
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Pubblichiamo la Circolare Ministeriale n. 125 del 20 luglio relativa alle certificazione per gli alunni in situazione di handicap.

Roma, 24 luglio 2001

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Circolare Ministeriale n. 125
Prot. n. 11186

Roma, 20 luglio 2001

OGGETTO: Certificazioni per gli alunni in situazione di handicap.
Le disposizioni vigenti in materia di scrutini nelle scuole secondarie superiori prevedono il rilascio di certificazioni di crediti formativi agli alunni in situazione di handicap che non conseguono il titolo di studio avente valore legale.

Si fa riferimento, in particolare:

  • al D.P.R. n.323 del 23.7.1998 - Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore - che, all'art.13, stabilisce che "qualora l'alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi" relativi a indirizzo e durata del corso di studi, votazione complessiva ottenuta, materie di insegnamento ricomprese nel curricolo degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, competenze, conoscenze e capacità anche professionali acquisite, crediti formativi documentati in sede di esame;

  • all'O.M. n.90 del 21 maggio 2001 - relativa agli scrutini e agli esami nelle scuole di ogni ordine e grado -, che, all'art.15, prevede che gli alunni disabili, valutati in modo differenziato, possono "partecipare agli esami di qualifica professionale e di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate alla attestazione delle competenze e abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato prevede esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza dei corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali".

Al riguardo, per quanto concerne la certificazione relativa al credito formativo da rilasciare ai candidati che sostengono gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, si confermano i modelli già adottati nel decorso anno scolastico.
Anche per quanto concerne la certificazione relativa agli esami di qualifica professionale e di maestro d'arte sostenuti su prove differenziate da alunni disabili, i modelli che si propongono sono già stati validamente sperimentati, nei decorsi anni da molte istituzioni scolastiche.
Per altro, per le due tipologie, i modelli in questione sono stati approvati dall'Osservatorio Nazionale sull'handicap e sono allegati alla presente circolare unitamente ad una nota esplicativa.

In ordine a tutti i suddetti modelli di certificazione, si ritiene utile porre in evidenza, da una parte, che essi fanno riferimento alle direttive europee sulla trasparenza delle certificazioni, e, dall'altra, che essi rispondono alla esigenza di certificare come crediti formativi i percorsi differenziati degli alunni disabili, in funzione della necessità di agevolare la frequenza dei sistemi di formazione regionale o il rientro nel sistema formativo pubblico.

Nell'ottica suddetta, si sottolinea che la modulistica allegata è in grado di:

  • descrivere le competenze e le capacità acquisite dall'alunno disabile, indicando anche in quale contesto tali competenze e tali capacità possono realizzarsi;

  • permettere al Servizio informativo per il lavoro (SIL), all'ufficio di collocamento o ai nuovi uffici per l'impiego di leggere le competenze e le capacità conseguite dall'alunno disabile e di avere quindi la possibilità di offrire un lavoro il più rispondente possibile alle reali capacità dell'alunno;

  • fornire al datore di lavoro informazioni chiare e univoche sulle capacità possedute dall'alunno disabile e su come tali capacità possono esplicarsi;

  • essere compilata anche per gli alunni disabili definiti "gravi" perché possono fornire informazioni anche per la scelta e l'inserimento in una situazione protetta.

Si prega di dare tempestiva diffusione della presente circolare a tutte le istituzioni scolastiche dipendenti.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Giovanni TR

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