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CCNL ANINSEI 2002-2005. Siglata l’ipotesi di accordo.

Siglato con l’ANINSEI l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 2002-2005

26/03/2003
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Come precedentemente annunciato, il 26 marzo u.s. le organizzazioni sindacali della scuola CGIL-CISL-UIL- SNALS hanno siglato con l’ANINSEI l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 2002-2005 che riguarda il personale docente, non docente e direttivo delle scuole private, paritarie, legalmente riconosciute, autorizzate e parificate, a gestione laica.

L’intesa, che segue e perfeziona quella di massima raggiunta qualche settimana fa, verrà sottoposta all’approvazione definitiva dei lavoratori e successivamente sarà sottoscritto il testo contrattuale definitivo.

Sulla parte economica l’intesa prevede che le retribuzioni tabellari del personale saranno incrementate mediamente del 6,15% nel biennio economico 2002-2003, con decorrenze suddivise in due “tranches” al 1 gennaio 2003 e al 1 settembre 2003. A tutto il personale inoltre viene riconosciuta a titolo di una tantum una somma pari a 100 euro che si aggiunge a quanto già erogato a titolo di indennità di vacanza contrattuale, che è assorbita dagli incrementi tabellari a partire dal mese di gennaio 2003. Inoltre viene ripristinato il salario di anzianità che verrà erogato a tutto il personale in forza al 31 dicembre 2001. L’importo del salario di anzianità, così reintrodotto, colma un limite presente nelle passate contrattazioni e proprio per questo si è convenuto che il relativo importo fosse uguale per tutte le figure professionali. L’importo del salario di anzianità, che verrà erogato a partire dal 1 gennaio 2004, è pari a 15 euro. Pertanto la percentuale media dei benefici complessivi a regime nell’arco di questo biennio, comprensivi di quanto erogato a titolo di salario di anzianità, è pari al 7,68%.

L’ANINSEI, a tale proposito, ha comunicato ai propri associati di cominciare a procedere all’erogazione delle retribuzioni tabellari al personale così come previsto nell’ipotesi di accordo. Ciò per consentire una migliore gestione delle nuove buste paga.

Per quanto attiene la parte normativa, oltre al recepimento delle novità introdotte dalla legislazione del lavoro, quali ad esempio il contratto a termine, il part-time e i congedi parentali, sono state apportate modifiche ad alcuni istituti contrattuali: è stata rivista la quota oraria in caso di prolungamento di orario, è stato ridefinito l’orario di lavoro delle educatrici di asilo nido – che, con un regime progressivo nell’arco di vigenza del presente contratto, sarà portato da 38 a 36 ore. Inoltre è stato inserito, a modifica della legge, un minimo di trattamento economico in caso di malattia per il personale assunto in apprendistato.

E’ stata prevista una specifica sessione che affronterà e regolamenterà il ricorso a prestazioni coordinate e continuative, nello spirito di quanto prevede la legge sulla parità scolastica (legge 62/2000).

Con la sigla di questa intesa vengono da un lato consolidati gli istituti contrattuali fondamentali, vengono ampliate le possibilità di ricorrere alla contrattazione decentrata a livello di singolo istituto e a livello regionale.

Rispetto agli altri rinnovi del settore che hanno visto un incremento maggiore delle retribuzioni del personale, c’è da considerare che nel settore laico il rischio esistente era quello di una prolungata vacanza contrattuale che avrebbe favorito il proliferare di contratti di sottotutela e di comodo. Questo risultato è stato reso possibile sia dal tessuto unitario delle delegazioni sindacali sia dalla presenza organizzata del nostro sindacato nei luoghi di lavoro che ha permesso di raccogliere attese, richieste e modifiche del “corpus” contrattuale. Pubblichiamo di seguito il testo integrale dell’ipotesi di accordo, cui si aggiungeranno gli allegati rivisitati sulla base delle novità legislative introdotte nel frattempo.

Roma, 26 marzo 2003

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