CCNL 26 maggio 1999, art.5 e attuazione art.9 della legge 147/2000
Pubblichiamo la lettera che unitariamente con Cisl, Uil e Snals abbiamo inviato al Direttore Generale Min. Gianfranco Facco Sonetti del Ministero Affari Esteri sulla questione seguente:Legge 147 e CCNL99
Pubblichiamo la lettera che unitariamente con Cisl, Uil e Snals abbiamo inviato al Direttore Generale Min. Gianfranco Facco Sonetti del Ministero Affari Esteri sulla questione seguente:
Legge 147 e CCNL99.
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Oggetto.: CCNL 26.5.99, art.5 e attuazione art. 9 della legge n.147/2000
Le scriventi OO.SS. – Settore estero - hanno preso atto dei contenuti della nota prot. 268/7512 del 5 agosto 2000 – posizione L – 6 – 10 - 11 con cui la S.V. conferma alle Segreterie Confederali CGIL, CISL, UIL e CONFSAL e alle Segreterie Nazionali dei Sindacati scuola CGIL, CISL, UIL e SNALS le proprie determinazioni a non dare attuazione all’art.18 dell’Accordo sulla Sequenza Contrattuale Estero 24.2.00.
Le Segreterie Confederali e quelle Nazionali dei Sindacati Scuola non mancheranno di farLe conoscere quanto prima le loro valutazioni nel merito e le decisioni che verranno adottate a garanzia dei diritti sindacali ed a tutela del personale interessato.
Nel frattempo, quali responsabili dei Settori estero, impegnati costantemente a contatto diretto con la categoria ed in particolare con il personale interessato alle destinazioni all’estero, Le chiediamo di conoscere:
i motivi che hanno indotto l’Amministrazione ad eludere l’art. 5 – comma 1, lettera b) del CCNL 26.5.99;
il provvedimento formale (decreto, circolare, ordinanza ... ) con cui codesta Amministrazione, nel predisporre le destinazioni all’estero per l’a.s. 2000/ 01 sulla base delle vigenti graduatorie permanenti, ha ritenuto di modificare l’O.M. 16.5.97 e in particolare l’articolo 9 che disciplina le "procedure di nomina, destinazioni all’estero, depennamenti".
D’altra parte si ritiene che costituisca vincolo normativo e principio di buona amministrazione pubblicizzare le motivazioni e i criteri in base ai quali una graduatoria, prorogata in forza di legge, subisca modifiche: le innovazioni legislative, anche se precettive, valgono normalmente dalla data di entrata in vigore della legge; nessuna norma, se non espressamente indicato dalla legge stessa, ha validità retroattiva.
Si resta in attesa di un cortese sollecito riscontro e si porgono distinti saluti.
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