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Campagna vaccinale anti-Covid: le regole per assenze e permessi di docenti e ATA

Un riepilogo degli istituti contrattuali per coprire l’assenza dovuta a somministrazione. L’impegno della FLC CGIL per considerare il giorno della vaccinazione servizio a tutti gli effetti.

12/03/2021
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Il personale della scuola si sta sottoponendo in questi giorni, con modalità e tempi differenti nelle varie Regioni, alla campagna di vaccinazione anti COVID19: in alcuni casi è possibile programmare la somministrazione (tramite il medico di medicina generale, ad esempio), in altri casi l’appuntamento è assegnato e comunicato direttamente dalla ASL.

Come noto, non esiste obbligatorietà di adesione alla campagna. La decisione attiene alla volontà del singolo, fermo restando che il canale prioritario dato a docenti, dirigenti  educatori e ATA rispetto alla platea degli altri cittadini e lavoratori prossimi destinatari, costituisce un atto di prevenzione molto importante sul quale la FLC CGIL ha chiesto ampia garanzia fin dall’inizio. 

Relativamente a come deve regolarsi l’interessato qualora la data/orario della somministrazione coincida con la sua prestazione lavorativa, di seguito si ripercorrono i vigenti istituti contrattuali cui è possibile accedere, secondo le disposizioni del CCNL, in relazione allo stato giuridico della nomina, in considerazione che purtroppo non esistono, al momento, norme straordinarie per disciplinare queste assenze.

  • Giornata di permesso retribuito: articolo 15 c.2 (personale a TI); non-retribuito articolo 19 c.7 (personale a TD). Da documentare anche mediante autocertificazione.
  • Permesso breve articolo 16 c.1: pari a massimo 2 ore per i docenti e non oltre la metà dell’orario giornaliero per gli ATA. Da recuperare su esigenza dell’amministrazione entro i successivi due mesi.
  • Assenza per malattia: articolo 17 (personale a TI) e articolo 19 (personale a TD) con relativa trattenuta. Da documentare tramite attestazione di presenza redatta dal medico o dalla struttura interessata, dove si è svolta la prestazione. Come le visite specialistiche, non serve produrre altro.
  • Giornata di ferie: articolo 13 (personale a TI) e articolo 19 (personale a TD) compatibilmente con le ragioni di servizio.
  • Specifici permessi (ATA articolo 33 CCNL 2016/2018) per visite, terapie prestazioni specialistiche od esami diagnostici fruibili sia su base giornaliera che oraria. Da giustificare mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario.

Nel segnalare l’esigenza di una regia nazionale, oggetto di una richiesta presentata ai Ministri della Sanità e dell’Istruzione dal segretario generale della FLC CGIL insieme alla confederazione, è nostro impegno sollecitare la rimozione di ogni criticità e ogni ritardo che condizioni negativamente l’attuazione del piano vaccinale. Tra le problematiche evidenziate, deve trovare riscontro anche una misura straordinaria per trasformare la giornata di assenza per vaccinazione in prestazione lavorativa ordinaria, al fine di permettere una partecipazione più agevole al personale.

È comunque opportuno che nelle scuole, da subito, l’organizzazione sia attuata con la massima flessibilità e agevolando le richieste, in una contestuale responsabilità di tutti nell’assicurare il regolare funzionamento del servizio.

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