
Sulla sostituzione dei DSGA assenti nessuna modifica del contratto, ma una puntuale e coerente attuazione. No a letture strumentali e fuorvianti
Il comunicato unitario di FLC CGIL, CISL Scuola, SNALS Confsal e FGU Gilda UNAMS.


FLC CGIL | CISL Scuola | SNALS Confsal | FGU Gilda UNAMS |
È a dir poco stupefacente constatare come chi non ha sottoscritto il CCNL di comparto (e forse anche per questo non ne ha sufficiente conoscenza) millanti oggi il merito di una presunta e inesistente modifica del testo contrattuale, che sarebbe avvenuta attraverso un Decreto Ministeriale.
Tesi ardita e anche un tantino autolesionistica, magari in prospettiva, se a sostenerla è un sindacato, inopinatamente soddisfatto nel vedere (meglio: nel credere di vedere) che un testo contrattuale sarebbe stato modificato da un provvedimento amministrativo. Ancor più sorprendenti le argomentazioni sottese all’euforico commento dei fatti, letti con una buona dose di disinvoltura.
Si sostiene che il CCNL avrebbe costruito “una diversa impostazione normativa incentrata sull’obbligo della accettazione dell’incarico ad interim da parte di altro DSGA titolare presso una diversa istituzione scolastica”.
In realtà, l’ardita impostazione normativa (meglio sarebbe definirla contrattuale, perché di questo si tratta) prevede che, nell’ottica della valorizzazione del DSGA (ora funzionario e elevata qualificazione) nel caso di assenze del titolare superiori a tre mesi (o per tutto l’anno) l’ambito territoriale conferisca l’interim ad altro funzionario privo di incarico (che ha avuto accesso al profilo volontariamente).
In assenza di tale profilo (la situazione attuale), l’ambito territoriale può conferire l’interim ad altro DSGA già con incarico in un’altra scuola.
Ecco la differenza: un conferimento di incarico a una figura professionale che per mobilità professionale o per superamento di un concorso ha avuto accesso all’area dei funzionari (e risulta ancora priva di incarico) e quello dato ad un DSGA già titolare di altra scuola previa disponibilità.
D’altra parte, anche la recente intesa sulle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni (alla quale hanno lavorato esclusivamente le Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici del CCNL) nel disciplinare gli utilizzi anche del personale DSGA fa sempre riferimento a una disponibilità individuale. Ma vi è di più: il comma 4 dell’articolo 3 dell’osannato D.M. richiama, come modalità ulteriore per l’attribuzione degli utilizzi, proprio l’intesa, cui evidentemente non possono aver messo mano coloro che non hanno sottoscritto il CCNL.
Non c’è stata nessuna rettifica, quindi, del testo contrattuale da parte del D.M, cosa che non è possibile e che non dovrebbe, meno che mai da parte di un sindacato serio, essere auspicabile: la verità è che il D.M. si limita a dare applicazione del testo contrattuale (art.57), che chiunque può tranquillamente rileggere.
L’unica correzione rilevabile, casomai, è quella che riguarda un’interpretazione strumentale e inesatta del CCNL suggerita, per scopi sui quali preferiamo non indagare oltre, da chi non è tra i firmatari del CCNL. A dimostrazione, se ancora ve ne fosse bisogno, di quanto sia fondata e logica la regola che riserva la contrattazione integrativa alle sigle firmatarie di un CCNL, cui spetta l’impegno di curarne l’applicazione, non di sabotarlo.
Di fronte a tentativi così maldestri di falsare lo svolgimento dei fatti, vale la pena affidarsi all’ammonimento di Pindaro: l’unico vero giudice della verità è il tempo.
Roma, 11 luglio 2024
Servizi e comunicazioni
I più letti
-
Graduatorie di istituto ATA 2024/2027: modalità di scioglimento della riserva per coloro che si sono inseriti in mancanza della CIAD
-
Altissimo numero di adesioni al corso per il personale ATA organizzato da Proteo Fare Sapere e FLC CGIL
-
Pensioni scuola: quota 103, opzione donna, ape sociale e proroga a 67 anni del limite ordinamentale per accedere alla pensione
-
Mobilità scuola 2025/2026 personale docente, educativo e ATA
-
CCNI mobilità scuola 2025-2028: sottoscritta l’ipotesi di contratto integrativo. Le novità
Approfondimenti
- Tutti gli approfondimenti
- Mobilità docenti e ATA
- Graduatorie d'istituto docenti
- Graduatorie d'istituto ATA
- Concorso 24 mesi ATA
- Formazione iniziale e reclutamento docenti
- Assunzioni e supplenze
- Quando si chiamano i supplenti?
- Posizioni economiche e passaggi di qualifica ATA
- Guida alle Istanze online
- Vademecum sanzioni disciplinari
- Assenze per malattia e certificati telematici
Legislazione e giurisprudenza recente
- Circolari ministeriali Circolare ministeriale 25316 del 31 gennaio 2025 - Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025
- Note ministeriali Avviso 23747 del 30 gennaio 2025 - Concorso docenti secondaria su posto comune e di sostegno
- Note ministeriali Avviso 23744 del 30 gennaio 2025 - Concorso docenti infanzia e primaria su posto comune e di sostegno
- Note ministeriali Nota 1269 del 29 gennaio 2025 – Pubblicazione decreti direttoriali approvazione variazioni dotazione organica AFAM aa 2024-2025
- Decreti ministeriali Decreto Ministeriale 13 del 28 gennaio 2025 - Allegati