ATA/ITP ex Enti Locali: No della Corte Costituzionale al riconoscimento dell’anzianità. FLC Cgil, CISL scuola e UIL scuola al Governo: subito un provvedimento legislativo
Per la Corte non è anticostituzionale il comma 218 della finanziaria 2006. FLC Cgil, CISL scuola e UIL scuola preoccupate della gravissima situazione chiedono al Governo un intervento legislativo immediato che ristabilisca i diritti dei lavoratori
Comunicato delle Segreterie Nazionali FLC Cgil, CISL Scuola e UIL Scuola
La sentenza della Corte Costituzionale n. 234 del 18.06.2007
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 234 depositata in data 18 giugno e pubblicata il 26 giugno ha sancito la legittimità del comma 218 della legge finanziaria 2006.
Come è noto, il comma 218 della finanziaria 2006 ha ribaltato quanto stabilito dall’art. 8 della L. 124/99 in materia di riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata negli enti di provenienza al personale ATA/ITP transitato dai ruoli degli enti locali allo Stato.
Gli effetti del comma 218, ribaditi dalla Sentenza della Corte rimettono in discussione il diritto dei lavoratori ex EE.LL. al riconoscimento delle anzianità maturate alla dipendenze degli ex EE.LL. ottenuto, attraverso una vertenza risolta positivamente avanti alla Corte di Cassazione che con numerose decisioni ha sancito per questi lavoratori il riconoscimento di tale diritto.
Il Governo precedente, in sede di approvazione della Finanziaria 2005, ha introdotto la norma contenuta nel comma 218 dell’art. 1 definendola di interpretazione autentica, chiaramente volta ad eludere i principi affermati dai giudici della Cassazione. Una scelta molto grave stigmatizzata dalla stessa assemblea del Senato che, dopo l’approvazione della finanziaria 2006, votò all’unanimità un o.d.g. che chiedeva al Governo precedente il ripristino dei diritti dei lavoratori.
A seguito della sopravvenuta disposizione legislativa, alcuni giudici hanno mutato orientamento, altri invece, ritenendo il comma 218 censurabile sotto il profilo costituzionale, hanno sollevato la questione innanzi alla Corte Costituzionale.
Una situazione grave denunciata più volte dalla FLC Cgil, CISL Scuola e UIL Scuola che hanno sempre rappresentato le giuste ragioni del personale ATA/ITP ex Enti Locali con iniziative di mobilitazione: la vertenza legale per il ripristino dei diritti in tutti i gradi di giudizio fino alla Corte Costituzionale; una mobilitazione nazionale del personale caratterizzata anche da una petizione al Presidente del Consiglio e al Ministro della P.I. per richiedere l’abrogazione del comma 218 della Finanziaria 2006 che ha raccolto già oltre diecimila firme.
Con la pronuncia della Corte Costituzionale viene sancito un principio per cui a distanza di anni, con una norma interpretativa, nei fatti si stravolge il significato dell’art. 8 della legge 124/99 già sancito in maniera univoca dalla Corte di Cassazione
Tale decisione,ora ripropone una situazione la cui drammaticità, confusione e iniquità ricade su 80.000 lavoratori ATA/ITP, che non hanno avuto la possibilità di scegliere se essere trasferiti o no dagli EE.LL. allo Stato:
-
sono stati tutti inquadrati, inizialmente, solo sulla in base al maturato economico senza tenere conto dei servizi maturati e con la perdita del salario accessorio già percepito;
-
ora, dopo la sentenza, una parte di essi sarà retribuita, a parità di anzianità, in maniera diversa degli altri;
-
coloro che hanno avuto il riconoscimento degli arretrati e degli aumenti di stipendio per effetto di una sentenza non passata in giudicato (1° e 2° grado) subiranno una assurda “retrocessione” economica e dovranno restituire quanto percepito;
-
soltanto i pochi che, a differenza degli altri, hanno avuto sentenze passate in giudicato avranno confermata la retribuzione e il giusto inquadramento.
FLC Cgil, Cisl Scuola e UIL Scuola, nell'esprimere forte preoccupazione, sollecitano il Governo affinché attivi tutte le iniziative a partire dalla emanazione urgente di un provvedimento legislativo che ripristini i diritti dei lavoratori ATA/ITP ex Enti Locali lesi dal comma 218 della finanziaria 2006, anche da inserire nei provvedimenti di legge in fase di approvazione.
Le Segreterie Nazionali hanno inoltre attivato i rispettivi uffici legali per verificate ulteriori strade giurisdizionali.
Roma, 3 luglio 2007
Servizi e comunicazioni
I più letti
- Contratti ATA Agenda Sud e PNRR. Fracassi: necessario provvedimento MIM per proroga già dal 16 aprile
- Contratti collaboratori scolastici PNRR e Agenda Sud: niente proroga immediata ma solo una proroga differita
- Elezioni CSPI: si vota il 7 maggio 2024. Sostieni “CGIL - VALORE SCUOLA”
- Tavolo di conciliazione: nessuna proroga per collaboratori scolastici PNRR. Il ministro Valditara ha smentito sé stesso
- Scuola, contratti PNRR e Agenda Sud scadono tra poche ore
Ora e sempre esperienza!
Legislazione e giurisprudenza recente
- Disegni di legge Disegno di Legge 924bis del 18 aprile 2024 - Valutazione del comportamento degli studenti
- Note ministeriali Nota 5758 del 17 aprile 2024 – Segnalazione illeciti disciplinari dipendenti AFAM
- Note ministeriali Nota 2845 del 16 aprile 2024 - Proroga contratti a tempo determinato collaboratori scolastici
- Note ministeriali Nota 6859 del 9 aprile 2024 - Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola
Approfondimenti
- Tutti gli approfondimenti
- Mobilità docenti e ATA
- Graduatorie d'istituto docenti
- Graduatorie d'istituto ATA
- Concorso 24 mesi ATA
- Formazione iniziale e reclutamento docenti
- Assunzioni e supplenze
- Quando si chiamano i supplenti?
- Posizioni economiche e passaggi di qualifica ATA
- Guida alle Istanze online
- Vademecum sanzioni disciplinari
- Assenze per malattia e certificati telematici