Ancora una sentenza favorevole sul pagamento del periodo in astensione obbligatoria
Diritti delle supplenti in maternità
Il 18 febbraio 2005 il Giudice del lavoro di Vasto (n. 39 Cron. 142 RGML 184/03) ha emesso una importante sentenza in tema di diritti del personale precario in maternità. La causa era stata intentata da una docente di Informatica Gestionale con il patrocinio dell’avvocato della FLC Cgil di Chieti per il mancato conferimento di una supplenza temporanea, essendo l’aspirante in periodo di astensione obbligatoria pre-partum. Il fatto era avvenuto nel febbraio 2003. Il Giudice ha condannato la scuola anche al pagamento delle spese processuali. In particolare la sentenza accoglie per intero il ricorso rispetto a:
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Errata comunicazione alla docente da parte della scuola che sosteneva che la ricorrente non potesse accettare la nomina in quanto in astensione obbligatoria;
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diritto alla nomina e alla retribuzione per il periodo di durata della supplenza temporanea e per gli interi 5 mesi di astensione obbligatoria in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale (N. 337 del 7/11/2003).
La sentenza è importante per almeno 2 motivi:
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per la piena applicazione della sentenza della Corte Costituzionale per un rapporto di lavoro precedente alla stipula dell’ultimo contratto che ha definitivamente sancito il diritto alla retribuzione per le lavoratrici in astensione obbligatoria;
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per gli importanti riferimenti alle normative antidiscriminatorie sia nazionali (L.903/1977), che comunitarie, in base ai pronunciamenti della Corte di Giustizia europea.
Roma, 9 Settembre 2005
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