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Adempimenti in materia di obbligo vaccinale: non devono essere i dirigenti scolastici a disporre l’allontanamento dalla scuola dell’infanzia

La proroga della fase transitoria, prevista inizialmente solo per l’a.s. 2017/2018, espone anche quest’anno i dirigenti scolastici a responsabilità inaccettabili.

11/03/2019
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Com’è noto, l’obbligo vaccinale introdotto con la legge 119/2017 ha riflessi anche sul sistema scolastico perché la legge prevede che, all’atto dell’iscrizione a scuola, i genitori debbano presentare la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione dei minori in obbligo vaccinale o autocertificare la situazione vaccinale, riservandosi di presentare entro il 10 luglio la documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione.

La legge prevede inoltre che, in caso di mancata regolarizzazione, la situazione sarà oggetto di segnalazione alle autorità competenti e, per la scuola dell’infanzia, determinerà la decadenza della domanda di iscrizione.

L’art. 5 della legge 119/2017 prevedeva per il solo a.s. 2017/2018 una fase transitoria nella quale, tenuto conto che l’obbligo interveniva in una fase successiva alla chiusura delle iscrizioni, la documentazione dovesse essere presentata entro il 10 settembre e potesse essere sostituita da un’autocertificazione da regolarizzare entro il 10 marzo 2018.

Tale fase transitoria è stata prorogata anche all’a.s. 2018/2019 dal decreto legge 91/2018 che ha indicato nel 10 marzo 2019 la data entro la quale regolarizzare la posizione vaccinale.

Le criticità connesse a tale adempimento, già da noi evidenziate lo scorso anno si ripropongono in questi giorni  ed espongono i dirigenti scolastici a responsabilità inaccettabili.

Siamo infatti convinti che non debbano essere i dirigenti scolastici, garanti dell’esercizio del diritto allo studio, a disporre l’allontanamento dalle scuole dell’infanzia di quei bambini, i cui genitori - per scelte che non condividiamo e di cui essi devono assumersi pienamente ogni responsabilità – hanno deciso di contravvenire ad un obbligo di legge.

D’altro canto né la legge 119/2017 né il decreto legge 91/2018 che ha disposto la proroga della fase transitoria assegnano ai dirigenti scolastici il compito di decretare l’esclusione dalla frequenza della scuola dell’infanzia.

E’ perciò opportuno che i dirigenti scolastici, che in questi giorni si trovano alle prese con i controlli delle autocertificazioni, qualora accertino alla data del 10 marzo 2019 la presenza di minori vaccinabili e non vaccinati, comunichino alle famiglie un termine perentorio per la regolarizzazionee, trascorso inutilmente tale termine, segnalino alla ASL di riferimento, per gli adempimenti di competenza, la mancata regolarizzazione, senza disporre decreti di interruzione della frequenza della scuola dell’infanzia o impedire l’ingresso dei bambini.

Saranno le autorità sanitarie, a cui l’art. 1, commi 4 e 5, della legge 119/2017 assegna espressamente tale compito, a contestare ai genitori del minore non vaccinato la mancata osservanza dell’obbligo e a segnalare l’inadempimento alla Procura della Repubblica.

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