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A proposito di collaboratori del dirigente scolastico e vicari

Approfondimento sulla funzione del collaboratore e del vicario

04/06/2003
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Nel 2000, con la piena attuazione della dirigenza scolastica il Ministero della Pubblica Istruzione chiese un parere al Consiglio di Stato in merito al permanere di due norme previste nel Testo Unico (D.lgs n. 297/1994):

  • l’art. 7, che prevede l’elezione del vicario da parte del Collegio dei docenti;

  • l’art. 459, che assegna esoneri, totali o parziali dall'insegnamento, a chi sostituisce il dirigente scolastico.

Il consiglio di Stato analizzò la normativa e sottolineò come le norme del Testo Unico che prevedono l’elezione del vicario siano in contraddizione con la facoltà del dirigente scolastico di scegliere i propri collaboratori e sostenne che delle due disposizioni che disciplinano la stessa materia in modo differente è prevalente, per le responsabilità affidate al Dirigente scolastico, la disposizione successiva nel tempo che attua pienamente l’autonomia.

Infatti - argomenta il Consiglio di Stato - il dirigente scolastico: ” è stato investito della qualifica dirigenziale ed è divenuto attributario di tutti i poteri di gestione unitaria della scuola, contestualmente all'acquisto dell'autonomia e della personalità giuridica dell'istituzione scolastica".”

Peraltro - continua - tale conclusione appare anche l'unica possibile sul piano logico e sistematico poiché il comma 5 dell'art. 25/bis, non può che presupporre l'esistenza di un rapporto fiduciario tra delegante e delegato, presupposto che sarebbe frustrato dalla scelta del soggetto delegato compiuta da organo diverso dal dirigente scolastico delegante".”

" Relativamente alla figura del Collaboratore Vicario, poi, prevista per il Capo d'Istituto dall'articolo 396 del D.L.vo 297/94, essa non sembra trovare spazio nel sistema della dirigenza scolastica, non essendo prevista espressamente: le considerazioni da ultimo espresse, infatti, fanno sembrare, a fortiori, tenuto conto delle funzioni spettanti al vicario, ancor meno ipotizzabile la figura di un vicario del dirigente che sia eletto da un Organo Collegiale".

Ed ancora: “ La soluzione al problema della sostituzione del dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento sembra debba piuttosto essere ricercata nella normativa generale e, quindi, nell'affidamento temporaneo di funzioni da parte del dirigente ad uno dei suoi collaboratori, ove si tratti di impedimenti di breve durata, o attraverso l'affidamento della reggenza da parte del competente dirigente generale per assenze protratte nel tempo".”

Infine il Consiglio di Stato, sul primo punto conclude: “ Ora, poiché tra le funzioni riservate non c'e (né vi sarebbe potuta essere) quella relativa alla posizione giuridica del docente vicario e poiché la designazione di quest'ultimo spetta al capo d'istituto, come aspetto specifico della gestione del personale ne deriva come corollario che allo stesso dirigente spetti la determinazione della posizione giuridica del suo principale collaboratore".”

Sulla seconda questione, quella della sopravvivenza nel sistema dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della dirigenza scolastica, della norma che assegna esoneri totali o parziali dall'insegnamento a chi sostituisce il dirigente scolastico, Il Consiglio sottolineò come: “ la norma in esame non sia in contraddizione con il nuovo quadro normativo; al contrario, l'eliminazione di una risorsa già prevista nel Sistema precedente sarebbe in contrasto con gli accresciuti e più impegnativi compiti delle istituzioni scolastiche".”

“Si ritiene, pertanto, che il dirigente, nell'individuare i docenti di cui intende avvalersi nello svolgimento delle funzioni organizzative e amministrative, possa indicare quello incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento di breve durata e che per questo docente, ricorrendone le condizioni di fatto, previste dal citato art. 459 T.U. n. 297/1994, lo stesso dirigente possa disporre l'esonero o il semiesonero, dandone comunicazione all'Ufficio scolastico periferico per gli adempimenti relativi alla copertura del posto di insegnamento". “

Nel concludere l'espressione del parere, infine, il Consiglio segnalò comunque la: ”… necessità di iniziative legislative che mettano ordine nella materia in esame. Infatti, il recente D.L.vo n. 233 del 30/6/1999 ha provveduto soltanto alla riforma degli organi collegiali della scuola a livello territoriale centrale, regionale e locale, individuandoli, peraltro con compiti prevalentemente consultivi e propositivi, nel Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nei consigli regionali dell'istruzione e nei consigli scolastici locali, mentre risulta ancora pendente il Disegno di riforma degli organi scolastici".”

Il contratto, con coerenza, ha preso atto della scomparse del Vicario, registrando la situazione legislativa vigente, riconoscendo, con le risorse contrattuali a disposizione, due collaboratori individuati dal dirigente. Esoneri e semiesoneri, invece, costituiscono una risorsa che la legge mette a disposizione delle scuola e compete al Ministero assicurarla; il Dirigente Scolastico la attribuirà al collaboratore che egli stesso incarica della sua sostituzione.

Roma, 4 giugno 2003

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