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Precari ricerca: la Funzione Pubblica interviene con una nuova circolare sulle stabilizzazioni

Dalla circolare della funzione pubblica alcuni chiarimenti indispensabili e molte forzature inutili su stabilizzazioni e assunzioni negli enti di ricerca per gli anni 2008 – 2009. Il nostro commento alla circolare UPPA 27/1/2009.

29/01/2009
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A fronte della confusione ingenerata dalle scellerate politiche del Ministro Brunetta e della immediata reazione dei lavoratori precari degli enti pubblici di ricerca il dipartimento della funzione pubblica interviene sulla materia delle stabilizzazioni e delle assunzioni con una circolare che se per certi versi accelera il percorso di stabilizzazione sul turn over del 2008 predisponendo la necessaria modulistica per gli enti, per altri ne conferma una lettura restrittiva confermando la circolare n. 5/2008 in virtù della quale il processo di stabilizzazione deve concludersi entro il 2009.
Quindi le richieste di stabilizzazione sono ammesse solo per coloro che maturano il requisito al 31 dicembre del 2009.

La circolare ricostruisce la normativa in vigore mettendo in evidenza che l’emendamento ammazza precari non è stato ancora approvato quindi le stabilizzazioni proseguono nel rispetto della disciplina autorizzatoria contenuta nella legge 31/08. Il decreto legge 270/08 “mille proroghe” ha prorogato il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2007, al 31 dicembre 2009, stabilendo che le relative autorizzazioni potranno essere concesse entro il 30 giugno 2009.

La circolare conferma che le stabilizzazioni sono una procedura di reclutamento speciale e rimanda per la disciplina delle assunzioni ai commi 643 e 646 della legge finanziaria 2007 dando giustamente per scontato che siano tuttora in vigore le norme sulla stabilizzazione previste sia dalla finanziaria 2007 che da quella 2008.

Per gli anni 2008 e 2009 il regime prevede il doppio vincolo dell’80% del budget complessivo e del totale della spesa risultante dal turn over, mentre dal 2010, in conseguenza della modifica introdotta dalla 133/2008 si avrà una restrizione pesante in quanto il riferimento sarà limitato alle unità di personale in uscita.

Si conferma quanto detto nella direttiva n° 7/2007 che l’espletamento delle procedure di mobilità è necessario per assumere o bandire concorsi ma non per le stabilizzazioni.

Si precisa, inoltre, che l’obbligo di richiedere l’autorizzazione ad assumere non trova applicazione per le assunzioni da effettuare in virtù del turn over del 2006. Infatti alcuni enti avevano già proceduto senza autorizzazione avendo anticipato la nuova disciplina. Quindi anche in un’ottica di parità di trattamento la funzione pubblica è costretta a dare questa lettura.

Le assunzioni del piano straordinario di reclutamento di ricercatori per gli enti vigilati dal MIUR essendo aggiuntive non sono soggette al regime autorizzatorio.

Si afferma che per il triennio 2010 - 2012 non si potranno fare più stabilizzazioni in quanto trattandosi di una normativa speciale si può applicare solo ove richiamata. A conferma di ciò la funzione pubblica cita la norma dell’articolo 3 comma 90 della finanziaria 2008.
Quindi conferma indirettamente che la disciplina della stabilizzazioni prevista da quella legge è in vigore, è applicabile e, noi aggiungiamo, riguarda anche i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

La circolare ricorda che pur essendo superato per gli enti l’obbligo di riduzione della pianta organica restano in vigore le norme di razionalizzazione degli uffici della dirigenza e ribadisce l’importanza di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno e al rispetto dei presupposti essenziali di questo atto.

Si conferma che le assunzioni speciali per le categorie protette devono rispettare solo il tetto dell’80% del budget complessivo.

Viene richiamato il rispetto del vincolo dell’adeguato accesso dall’esterno.
E’ opportuno ricordare che per la circolare 5 si tratta del 50%.
Dal nostro punto di vista essendo necessario completare le procedure di stabilizzazione nel 2009 per smaltire le graduatorie, di cui comunque fanno parte anche quelle risultanti dalle procedure di stabilizzazione, necessariamente il tetto potrà essere superato per poi compensarlo negli anni successivi.

Inoltre la funzione pubblica chiarisce definitivamente, speriamo, che la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative è contenuta nell’articolo 7 del D.lgs 165/ 2001 mentre l’articolo 36 della medesima legge disciplina solo il lavoro subordinato di tipo flessibile. Come FLC avevamo sostenuto fin da subito questa posizione contestando il parere del dott. Verbaro al comune di Ancona che aveva ingenerato caos in tutte le amministrazioni. Parere smentito da questa circolare che è giustamente coerente con la precedente direttiva 3 del 2008 dello stesso ufficio.
Ricordiamo che per gli enti pubblici di ricerca vale la disciplina propria per cui i contratti possono avere una durata di 5 anni.

Rispetto alle carriere si afferma, dal nostro punto di vista sbagliando, che le progressioni verticali (passaggi da profilo a profilo, per esempio dall’operatore tecnico al CTER) sono considerate assunzioni dall’esterno, tuttavia si ricorda che per gli enti di ricerca prevale la disciplina contrattuale per cui vige una riserva per il personale interno.
Ciò significa che le riserve previste dal CCNL incidono solo sulla quota destinata alle assunzioni dall’esterno e non alle stabilizzazioni.
I percorsi professionali interni ai profili inoltre non incidono sul turn over.

La circolare afferma che i contratti di formazione e lavoro essendo “naturalmente” destinati ad essere convertiti in contratti a tempo indeterminato necessitano dell’autorizzazione come le altre assunzioni.
La richiesta di autorizzazioni a bandire è necessaria solo per gli enti che hanno una dotazione organica superiore alle 200 unità mentre quella ad assumere è necessaria per tutti gli enti.
La stessa autorizzazione deve essere presentata per le assunzioni di lavoratori con contratto a termine superiori alle 5 unità.

Rispetto ai costi si precisa che nel caso di assunzioni (e quindi stabilizzazioni) di personale dipendente dallo stesso ente l’onere è da considerare in termini di differenziale di costo.
Inoltre si precisa che le voci utili ai fini del computo del costo complessivo del lavoratore da assumere sono solo quelle del salario fondamentale senza cioè quelle derivanti dai fondi della contrattazione integrativa.

Rispetto al calcolo dei risparmi derivanti dalle cessazioni di personale la funzione pubblica fa una grave forzatura interpretativa. Afferma infatti che si deve tenere conto solo del trattamento economico in ingresso senza tener conto del maturato economico derivante dalla carriera. A supporto di questa assurda interpretazione, evidentemente debole, cita un parere della commissione bilancio del senato in sede consultiva.
Facciamo notare che il vantaggio di assumere sulla base della spesa risultante dal turn over è proprio quello di massimizzare il risparmio risultante dal pensionamento di lavoratori con una retribuzione elevata. Altrimenti non si spiegherebbe la necessità di stringere i cordoni con il riferimento dal 2010 alle unità di personale piuttosto che alla spesa.
Si tratta peraltro di risorse degli enti che per alcun motivo avrebbero dovuto essere sottoposte ad autorizzazione.

Ci pare di capire che il famoso tavolo tra presidenti degli enti e funzione pubblica che avrebbe dovuto riscrivere le regole delle assunzioni superando l’anacronistico limite della pianta organica e del turn over per privilegiare solo il budget sia naufragato.

La funzione pubblica è quindi costretta ad intervenire sulla materia per dipanare una matassa che ha contribuito nei mesi ad intricare a colpi di pareri inutili e atteggiamenti politici (nella persona del ministro) provocatori.

Restano sul campo problemi enormi che solo l’iniziativa dei lavoratori potrà risolvere costringendo il governo ad adottare gli atti necessari. Le piante organiche sottodimensionate di molti enti, la mancanza di turn over per altri, la condizione dei collaboratori e degli assegnisti per i quali è indispensabile garantire la continuità occupazionale con l’unica forma lavorativa appropriata cioè il contratto di lavoro subordinato.

Roma, 29 gennaio 2009