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Le leggi regionali sulla ricerca e l’innovazione, esistenti o da costruire

Alcune linee utili per la definizione delle leggi regionali sulla ricerca e l’innovazione, sulla base delle elaborazioni fatte dalla nostra organizzazione negli ultimi mesi.

22/09/2006
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A partire dalle modifiche al Titolo V della Costituzione introdotte alla fine della XIII legislatura, tenendo anche conto della ambiguità con la quale è formulato in materia di ricerca l’art. 117 consideriamo l’ambito e le caratteristiche degli interventi legislativi e normativi che le Regioni stanno approntando o hanno già definito. L’ambito di riferimento è quello della sussidiarietà dei livelli di interventi e di finanziamento tra Europa, Stato nazionale e Regioni.

In questo modo, intendiamo offrire un contesto unitario per il confronto con le diverse Regioni su queste tematiche.

I punti principali che esplicitiamo sono:

  1. tendere nella fase di predisposizione della legislazione regionale a focalizzarne gli obiettivi (e quindi anche la strumentazione) sulla parte terminale della filiera della conoscenza;

  2. operare per la definizione di una rete stabile di soggetti diversi (università, centri di ricerca, imprese, istituzioni locali, istituzioni formative) coinvolti ciascuno per le proprie competenze nella realizzazione dei programmi di innovazione;

  3. riservare al soggetto promotore pubblico un ruolo attivo in grado di indirizzare i processi e favorirne l’esito positivo, specialmente nella prospettiva media e lunga;

  4. prevedere opportuni strumenti di garanzia, in particolare relativi alla valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post degli obiettivi e dei programmi;

  5. evitare l’utilizzo incontrollato di forme di flessibilità e orientare gli interventi all’aumento dell’occupazione qualificata.

Roma, 22 settembre 2006