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Il CNR condannato a ricostruire l’anzianità di servizio, maturata con contratto td, precedente al 1998

Con la tutela sindacale e legale della FLC CGIL e dell’avv. Francesco Americo la ricorrente ha visto accogliere totalmente il ricorso con conseguente condanna del CNR alla ricostruzione di carriera.

29/01/2021
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Il Tribunale di Roma con sentenza del 27.01.2021 accoglie il ricorso di una lavoratrice del CNR che aveva richiesto il riconoscimento dei periodi di lavoro a tempo determinato precedenti al 1998.

Con l’assistenza legale dell’avv. Francesco Americo sono state affrontate diverse tematiche che il giudice del lavoro ha ritenuto pienamente condivisibili.

Il CNR, in particolare:

  1. eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, perché parte del periodo in causa era anteriore al 30.06.1998, data di discrimine del passaggio al Giudice ordinario della giurisdizione in materia di rapporti di pubblico impiego (art. 68 del D. lgs. 29/1993, poi art. 29 del D. lgs. 80/1998, poi art. 63 del D. lgs. 165/2001).
  2. Eccepiva la prescrizione estintiva decennale dell’esercizio dell’azione.

Nel merito poi, contestava le domande della ricorrente, chiedendone il rigetto. A colpire è la motivazione secondo cui all’epoca del rapporto di lavoro a tempo determinato la Direttiva n. 99 non c’era ed il termine dato all’Italia per attuarla era scaduto solo il 10 luglio 2001, determinando quindi – a detta dell’Ente – la non applicabilità della stessa.

Sul difetto di giurisdizione, il Giudice dichiara infondata l’eccezione: nel caso di specie il dato fattuale del diritto azionato e controverso è l’anzianità maturata dal 1° settembre 1996 al 31 luglio 2001, esattamente “a cavallo” del 30 giugno 1998, data del passaggio alla giurisdizione ordinaria per le controversie inerenti rapporti di pubblico impiego. Virtualmente, scrive il Giudice, solo il periodo che va dal 01.09.1996 al 30.06.1998 rientrerebbe nel campo di applicazione della giurisdizione amministrativa ex art. 69 d. lgs. 165/2001, ma è “insegnamento di legittimità consolidato e qui condiviso che quando la fattispecie dedotta in giudizio sia unitaria e le circostanze di fatto dalle quali trae origine la vertenza siano “a cavallo” della data discrimine, la giurisdizione è del Giudice ordinario, stante l’inammissibilità che sullo stesso rapporto abbiano a pronunciarsi due Giudici diversi, e la conseguente necessità di non frazionare la giurisdizione (ex pluris, Cass. SU n. 11851/2016, 7305/2017).

Quanto invece all’eccezione di prescrizione decennale sollevata con riferimento all’azione di accertamento del diritto al computo dell’anzianità preruolo o alla ricostruzione di carriera, che secondo parte convenuta poteva già essere esercitata all’atto dell’assunzione in ruolo, il Giudice specifica che la prescrizione estintiva ha ad oggetto i diritti e non le azioni e “l’azione di accertamento di un diritto che si protrae nel tempo non si prescrive se non quando si prescrivano i diritti che ne formano oggetto. (…) L’anzianità di servizio è un fatto costitutivo di diritti e non un diritto, sicché il suo verificarsi non attiva alcun termine prescrizionale distinto dai diritti che ne derivino, quale quello alla c.d. ricostruzione di carriera.”.

Con la tutela sindacale della FLC CGIL e legale dell’avv. Francesco Americo la ricorrente ha visto accogliere totalmente il ricorso con conseguente condanna del CNR alla ricostruzione di carriera anche degli anni precedenti al 2001, data di entrata in vigore della Direttiva comunitaria 1999/70/CE.

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