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Finanziaria 2005 articoli riguardanti la Scuola l’Università e la Ricerca

Limite all’incremento delle spese delle pubblica amministrazioni

04/01/2005
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Limite all’incremento delle spese delle pubblica amministrazioni

Omissis

5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 – 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l’anno 2005 nell’elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.

Omissis

Oneri Contrattuali

88. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall’articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio statale, sono incrementate di 292 milioni di euro per l’anno 2005 e di 396 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.

89. Le risorse previste dall’articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni di euro per l’anno 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, con specifica destinazione, rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Omissis

90. Le somme di cui ai commi 88 e 89, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’IRAP, costituiscono l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dal 2005, è stanziata la somma di un milione di euro da destinare alla copertura delle spese connesse alla responsabilità civile e amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze armate nello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

91. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonchè quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo, tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 93 a 106 riferite all’anno 2005. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare all’incentivazione della produttività, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 88.

92. Il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, concernente le piante organiche degli enti di ricerca, si intende applicabile anche all’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003.

Organici, assunzioni a tempo indeterminato e mobilità del personale

93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei princìpi e criteri di cui all’articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e all’articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto del processo di innovazione tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni adottano adeguate misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una rapida e razionale riallocazione del personale ed alla ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e dei servizi da rendere all’utenza, con significativa riduzione del numero di dipendenti attualmente applicati in compiti logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni interessate provvedono a tale rideterminazione secondo le disposizioni e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per le amministrazioni che non provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti nel presente comma la dotazione organica è fissata sulla base del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli enti, finchè non provvedono alla rideterminazione del proprio organico secondo le predette previsioni, si applica il divieto di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 94 a 106. Sono comunque fatte salve le previsioni di cui al combinato disposto dell’articolo 3, commi 53, ultimo periodo, e 71, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonchè le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004, le mobilità che l’amministrazione di destinazione abbia avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle connesse a processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui all’articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente comma costituiscono princìpi e norme di indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l’ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 98.

94. Le disposizioni di cui al comma 93 non si applicano alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia, al personale della carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, agli ordini e collegi professionali e relativi consigli e federazioni, alle università, al comparto scuola ed alle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonchè al personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 98. Sono fatte salve le norme speciali concernenti le assunzioni di personale contenute: nell’articolo 3, commi 59, 70, 146 e 153, e nell’articolo 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; nell’articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, nell’articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell’articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono, altresì, fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, e quelle di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. È consentito, in ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale.

96. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 95, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono procedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l’anno 2005, a 160 milioni di euro per l’anno 2006, a 280 milioni di euro per l’anno 2007 e a 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

97. Nell’ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all’assunzione di cui al comma 96 è prioritariamente considerata l’immissione in servizio:

a) del personale del settore della ricerca;

b) del personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell’amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;

d) del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura;

e) dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a posti di consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali previo superamento di uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze e disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in deroga al decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal fine e per le ulteriori finalità istituzionali della suddetta Scuola, possono essere utilizzate le attività di cui all’articolo 19, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;

g) del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e il controllo dei confini dello Stato;

h) degli addetti alla difesa nazionale e dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004.

99. Le disposizioni in materia di assunzioni di cui ai commi da 93 a 107 si applicano anche al trattenimento in servizio di cui all’articolo 1-quater del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. A tal fine, per il comparto scuola si applica la specifica disciplina autorizzatoria delle assunzioni.

100. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

101. Le disposizioni di cui ai commi 95 e 96 non si applicano al comparto scuola, alle università nonchè agli ordini ed ai collegi professionali e relativi consigli e federazioni.

102. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla presente legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni medesimi.

Omissis

105. A decorrere dall’anno 2005, le università adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento ai sensi della normativa vigente.

Omissis

116. Per l’anno 2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell’anno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n.124, non può superare quella sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2004. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le medesime limitazioni non trovano altresì applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali. Gli enti locali che per l’anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

Omissis

122. Per l’anno 2005 per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di sanità, l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli istituti zooprofilattici sperimentali, l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, l’Agenzia italiana del farmaco, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l’Agenzia spaziale italiana, l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, il CNIPA, nonchè per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

Contrattazione per gli Enti di Ricerca

125. All’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al terzo periodo le parole: «i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell’ENEA,» sono soppresse.

126. Per la proroga delle attività di cui all’articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 375 milioni di euro.

Organizzazione scolastica

127. Per l’anno scolastico 2005-2006, la consistenza numerica della dotazione del personale docente in organico di diritto non potrà superare quella complessivamente determinata nel medesimo organico di diritto per l’anno scolastico 2004-2005.

128. L’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria è impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell’organico di istituto sempre in possesso dei requisiti richiesti. Possono essere attivati posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti solo nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di classe o di istituto. Al fine di realizzare quanto previsto dal presente comma, la cui applicazione deve garantire il recupero all’insegnamento sul posto comune di non meno di 7.100 unità per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007, sono attivati corsi di formazione, nell’ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio del personale docente, la cui partecipazione è obbligatoria per tutti i docenti privi dei requisiti previsti per l’insegnamento della lingua straniera. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta ogni idonea iniziativa per assicurare il conseguimento del predetto obiettivo.

129. La spesa per supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell’amministrazione e dell’imposta regionale sulle attività produttive, non può superare l’importo di 766 milioni di euro per l’anno 2005 e di 565 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta ogni idonea misura per assicurare il rispetto dei predetti limiti.

130. Per l’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2005, l’ulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell’infanzia, iniziative di formazione iniziale e continua del personale, interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione.

131. Per la realizzazione di interventi di edilizia e per l’acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n.508, è autorizzata a decorrere dall’anno 2005 la spesa di 10 milioni di euro.

Divieto di estensione dei giudicati

132. Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l’estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

133. All’articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze l’esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, può intervenire nel processo ai sensi dell’articolo 105 del codice di procedura civile».

134. Dopo l’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 63-bis. (Intervento dell’ARAN nelle controversie relative ai rapporti di lavoro). – 1. L’ARAN può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e l’uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative al personale di cui all’articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline ordinamentali e retributive, l’intervento in giudizio può essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze».

Finanziamento per diffusione di internet

206. I benefici di cui all’articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concessi ai docenti con le modalità di cui al decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 3 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2004, sono prorogati a tutto l’anno 2005.

207. Nel corso dell’anno 2005, i benefici di cui al comma 206 sono concessi anche al personale dirigente e al personale non docente delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e delle università statali, nonchè al personale dirigente, docente e non docente delle scuole paritarie di ogni ordine e grado, delle università non statali e delle università telematiche riconosciute ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003. Le modalità attuative del presente comma sono definite ai sensi dell’ultimo periodo del comma 11 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

208. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono acquistare un personal computer usufruendo di una riduzione di costo ottenuta in esito ad una apposita selezione di produttori o distributori operanti nel settore informatico, esperita, previa apposita indagine di mercato, dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP Spa).

Stanziamenti di diversa natura

237. Al fine di incentivare lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelle meridionali, il Consiglio nazionale delle ricerche costituisce un Osservatorio sul mercato creditizio regionale procedendo, d’intesa con le corrispondenti strutture di ricerca delle amministrazioni regionali, alla elaborazione di studi di fattibilità per favorire la creazione di banche a carattere regionale. A tale fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dal 2005.

248. Al fine di incentivare lo sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alle potenzialità di produzione dell’idrogeno da fonti di energia solare, eolica, idraulica o geotermica è istituito, per l’anno 2005, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. Il Fondo è finalizzato al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo ambientale e delle fonti di energia rinnovabile destinate all’utilizzo per i mezzi di locomozione e per migliorare la qualità ambientale all’interno dei centri urbani. Sono ammessi al finanziamento gli studi e le ricerche che presentino una partecipazione al finanziamento non inferiore alla metà del costo totale del singolo progetto di ricerca da parte di università, laboratori scientifici, enti o strutture di ricerca ovvero imprese per il successivo diretto utilizzo industriale e commerciale dei risultati di tale attività di ricerca e progettuale.

Riduzioni di spesa

296. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C, salve quelle concernenti il settore universitario, oltre a quanto previsto dal comma 10, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l’anno 2005, una minore spesa di 650 milioni di euro, e, a decorrere dall’anno 2006, in modo tale da assicurare una minore spesa annua di 850 milioni di euro.

Omissis

538. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è implementato per l’anno 2005 di 11 milioni di euro.

Commento

Scuola

Sono stati riconfermati tutti gli interventi di razionalizzazione e i tagli alle risorse economiche e di personale previsti nelle versioni precedenti.

Il provvedimento oltre a confermare il taglio generale delle spese per il 2% per le pubbliche amministrazioni, l’insufficienza degli stanziamenti per i rinnovi contrattuali colpisce la scuola con:

  • la riduzione degli organici in conseguenza dei provvedimenti delle finanziarie precedenti;

  • la riduzione dei posti per l’insegnamento della lingua straniera,

  • l’imposizione del tetto di spesa per le supplenze temporanee che riduce di 90 milioni di euro lo stanziamento dell’anno precedente;

  • un ulteriore incremento della riduzione delle risorse in tabella c).

  • Università

  • Vengono riconfermati i provvedimenti già previsti

  • Ricerca

  • Negli Enti Pubblici di Ricerca la situazione è diventata ancora più drammatica: si riconfermano il blocco delle assunzioni, aggravato dal fatto che nel 2008 si potrà assumere solo in sostituzione del turn over dell’anno precedente, si conferma la riduzione dei costi del personale del 5%, aumenta ulteriormente il taglio dei finanziamenti alla tabella C (taglio in cui oltre ad altre voci sono previsti i finanziamenti di quasi tutti gli Enti di Ricerca)che diventa di 650 milioni di euro nel 2005 e 850 milioni nel 2006.

  • La legge finanziaria riporta il personale ricercatore e tecnologico nel contratto unico degli EPR, superando così le normative e gli accordi conseguenti che ne fissavano la loro autonoma collocazione nell’ambito della dirigenza. Una scelta così importante, che la Cgil ha sempre auspicato, rischia, se non opportunamente governata, di tramutarsi in rinvio "sine die" delle più che legittime aspirazioni di rinnovo contrattuale o addirittura di bloccare anche il rinnovo dei tecnici ed amministrativi.