Anche gli Enti sono una "eccezione" per la costituzione degli OIV (Organismi Interni di Valutazione)
E' quanto emerge dalla lettura della Delibera 4 della CiVIT.
Per la FLC Cgil va sospesa la costituzione degli OIV (Organismi Interni di Valutazione) negli Enti pubblici di ricerca.
E' quanto stiamo sostenendo nei vari tavoli contrattuali o di confronto con gli enti (ad esempio presso l'ENEA) sulla base della lettura coerente della Delibera 04/2010 della Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CiVIT).
Infatti, la Delibera 04/2010 - il nostro commento - nell'individuare i criteri per la costituzione degli Organismi Interni di Valutazione (OIV) e confermarne i tempi stabiliti dal DLgs 150/09, ribadisce le eccezioni previste dalla stessa legge fra le pubbliche amministrazioni che sono esonerate, almeno in questa fase, dall'obbligo di costituzione degli organismi.
Con riferimento all'ambito di applicazione della delibera, fra le eccezioni in questione viene chiaramente richiamato il comma 4 dell'art. 74, che "… con riferimento … ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca, subordina l'applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III del decreto legislativo n. 150/2009 all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ne determini i limiti e le modalità di applicazione".
Quindi gli Enti di ricerca rientrano fra le eccezioni previste dal decreto, oltre al sistema scolastico, alle Regioni (che prima dovranno adeguare i propri ordinamenti) e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Di nuovo tale eccezione viene confermata al comma 1 della Delibera stessa: "1. (Ambito di applicazione) Tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, sono tenute a nominare, entro il 30 aprile 2010, i componenti dell'Organismo di valutazione previo accertamento dei requisiti indicati nella presente deliberazione, salve le eccezioni espressamente previste dagli articoli 16 e 74 del decreto n. 150/2009."
E' del tutto evidente che appare difficile ottemperare all'obbligo della valutazione organizzativa prevista dalla norma, in una situazione in cui circa la metà del personale costituente le strutture organizzative, cioè i ricercatori e tecnologi, non è interessato dall'applicazione dei Titoli II e III in quanto destinatario di norma specifica successiva. Appunto il DPCM previsto che dovrà essere emanato, di concerto con il MIUR e il MAE, per determinare limiti e modalità di applicazione dei suddetti Titoli II e III ai ricercatori e tecnologi.
Tale difficoltà riguarderà ovviamente anche la possibilità di costituire la famosa "graduatoria" prevista dall'art. 54 del DLgs 150/09 "per la definizione delle modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata".
La CiVIT quindi non fa che confermare i nostri dubbi sull' applicabilità del DLgs 150/09 ai settori della conoscenza, non solo rimandando al 2013 la messa a regime del sistema di performance per le pubbliche amministrazioni e quindi a partire dai contratti collettivi successivi, ma escludendo espressamente le Università dall'obbligo di costituire gli OIV con la Delibera 09/2010 e prevedendo almeno per il momento l'eccezione per gli EPR.
Chiediamo a quegli Enti che, più realisti del necessario, stanno procedendo alla definizione degli OIV di sospendere immediatamente tali procedure e sollecitiamo i Presidenti degli Enti, tramite il Coper, di farsi promotori di un'iniziativa specifica nei confronti della CiVIT, analogamente a quanto fatto dalla CRUI per l'Università.
Roma, 16 marzo 2010
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