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La posizione stipendiale "3-8 anni" spetta anche ai docenti TD in servizio al 1° settembre 2010. Sentenza del Tribunale di Torino

Importante pronuncia del Tribunale di Torino in favore del personale della scuola con contratto a tempo determinato al 1° settembre 2010 a seguito di ricorso promosso dalla FLC CGIL di Torino.

18/03/2019
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Lo scatto relativo alla fascia stipendiale "3-8 anni", abolito con l'accordo del 4 agosto 2011 non sottoscritto dalla FLC CGIL, spetta anche ai docenti con contratto a tempo determinato in servizio alla data del 1° settembre 2010 e non solo ai docenti di ruolo. Ciò nel rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato previsto dalla normativa europea. È quanto ha stabilito il Tribunale di Torino a seguito di ricorso patrocinato dalla FLC CGIL.

Di seguito il comunicato della FLC CGIL di Torino e in allegato la sentenza

"Nel corso del giudizio promosso, con il patrocinio dell’avvocato della FLC CGIL di Torino, da un lavoratore della scuola che chiedeva il riconoscimento integrale degli anni di precariato, in sede di ricostruzione di carriera, il Giudice del Lavoro di Torino ha pronunciato sentenza con la quale ha dichiarato nulla la clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 2, commi 2 e 3 del CCNL comparto scuola 4 agosto 2011 (che ha abolito la fascia stipendiale 3-8) nella parte in cui prevede il mantenimento di tale posizione stipendiale soltanto per il personale assunto a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010.

Dovendo decidere se applicare o meno al ricorrente, immesso in ruolo dopo il 1° settembre 2010, la nuova tabella stipendiale, che prevede il primo scatto di anzianità solo al compimento del nono anno di servizio, il Tribunale di Torino ha attivato la procedura prevista dall’art. 62, d. lgs. 165/01 - 420 bis c.p.c. (“quando per la decisione di una controversia è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale …”).

Acquisito il parere dell’ARAN, il Tribunale di Torino ha ritenuto di discostarsene, accogliendo invece la tesi del lavoratore, secondo la quale la clausola di salvaguardia pone in essere una disparità di trattamento a discapito dei lavoratori a tempo determinato, (e quindi nulla per contrasto con la norma imperativa rappresentata dall'articolo 6 d.lgs. 368/2001, che ha recepito l'Accordo Quadro del 18 marzo 1999, allegato alla Direttiva 1999/70/CE) senza che sussista alcuna ragione oggettiva che giustifichi tale disparità di trattamento.

Il provvedimento, non ancora definitivo, ha valore solo tra le parti in causa, ma costituisce comunque un precedente importante da far valere nei giudizi relativi a fattispecie analoghe.”