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Relazioni sindacali a scuola: importante pronuncia dal Tribunale di Roma

Vittoria del sindacato contro la condotta antisindacale in un istituto comprensivo romano.

01/03/2023
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A cura della FLC CGIL Rieti Roma Est Valle dell’Aniene

La FLC CGIL e la Cisl Scuola hanno ottenuto una importante pronuncia dal Tribunale di Roma che riconosce l’antisindacalità del comportamento dell’Ic Laparelli che ha omesso i doveri di informazione e confronto imposti dalla contrattazione collettiva.

Il tribunale del lavoro con provvedimento N. 35092/2022 ha sancito che Il rifiuto del Dirigente Scolastico di trattare con i sindacati costituisce una condotta antisindacale poichè le OO.SS, in quanto portatori di interessi collettivi dei lavoratori, devono poter partecipare realmente al processo organizzativo di ciascun istituto scolastico.

Tale partecipazione si realizza attraverso la negoziazione ed il controllo delle scelte che riguardano gli aspetti fondamentali della gestione della scuola (ad esempio, i criteri di formazione delle classi, la distribuzione degli incarichi del personale etc.), secondo le modalità prescritte dalla contrattazione collettiva.

Deve essere sempre consentito alle parti sociali di vigilare sul rispetto delle regole di buona fede e correttezza da parte dell’amministrazione e le decisioni che riguardano le materie oggetto di trattativa, inoltre, devono essere compiute in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico, per rendere effettivo il controllo dei sindacati sull’azione dell’Istituto, con possibilità di intervenire in tempo, proponendo modifiche ed integrazioni a tutela degli interessi dei lavoratori che essi rappresentano.

Tempestività e completezza dell’informativa sono quindi indispensabili per rendere effettivo il controllo del sindacato sull’operato della Scuola.

Per tale motivo, il ritardo e l’incompleta condivisione da parte della Dirigente Scolastica di dati, atti e documenti oggetto trattativa hanno impedito, compromesso e limitato l’esercizio delle libertà e attività garantite ai sindacati, costituendo una grave violazione delle prerogative ad essi riservate.

Queste sono le motivazioni che hanno portato il Tribunale di Roma a stabilire il comportamento antisindacale ai sensi dell’art. 28 della legge 300.

Una vittoria che riporta i principi di legalità, trasparenza e corretto svolgimento delle relazioni sindacali nell’Istituto Comprensivo Laparelli.

La FLC CGIL e la Cisl Scuola esprimono la propria soddisfazione per la pronuncia favorevole ottenuta e per il tenore chiaro e inconfutabile della motivazione a sostegno.

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Il comunicato unitario di FLC CGIL e CISL Scuola Rieti, Roma Est

Importante sentenza del Tribunale di Roma relativa all’IC Laparelli. Dichiarata l’antisindacalità della ritardata informazione alle OO.SS

La FLC CGIL e la Cisl Scuola hanno ottenuto una importante pronuncia dal Tribunale del lavoro di Roma che ha dichiarato l’antisindacalità del comportamento del Dirigente scolastico dell’Ic Laparelli a causa della carente e ritardata informazione fornita alle OOSS in sede di contrattazione integrativa per l’a.s. 2022/23, non ottemperando ai doveri imposti dagli articoli 5,6,7 e 22 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca . La sentenza ha riaffermato l’importante ruolo che riveste la trattativa con i sindacati in quanto portatori di interessi collettivi dei lavoratori e, in quanto tali devono poter partecipare realmente, ciascuno per le proprie competenze, ai processi organizzativi di ogni singolo Istituto scolastico, nel rispetto degli artt. 5,6,7 e 22 del CCNL Istruzione e Ricerca.
Il sistema delle relazioni sindacali, improntato ad una partecipazione consapevole e costruttiva è uno degli strumenti che può assicurare la trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa e la prevenzione e risoluzione di eventuali situazioni conflittuali. Il giudice del tribunale del lavoro con provvedimento N. 35092/2022 ha accolto le motivazioni addotte dalla parte sindacale, rilevando nel merito che:

  • La documentazione la cui consegna è prevista dal CCNL, sia in relazione alle materie che sono oggetto di informativa e confronto, sia in funzione preliminare allo svolgimento della contrattazione di istituto, è risultata incompleta e tardiva, in quanto fornita solo dopo il deposito del ricorso in Tribunale. Il giudice ha rilevato che “ il mancato tempestivo invio dei documenti suddetti pregiudica obiettivamente il lavoro dei sindacati e comunque ritarda l’avvio del confronto che dovrebbe condurre alla contrattazione di istituto”
  • “senza conoscere ed analizzare preventivamente i documenti, il sindacato non può promuovere alcuna consapevole iniziativa e dunque il confronto non può essere avviato”

Il provvedimento giudiziale ha sottolineato la funzione preventiva che le procedure negoziali rivestono al fine di evitare ogni possibile pregiudizio ai diritti e alle situazioni giuridiche soggettive dei lavoratori.
Nella sua argomentata decisione, il Tribunale ha altresì rilevato che la mancata comunicazione dei dati conoscitivi necessari non ha consentito il rinnovo del contratto d’Istituto nei tempi previsti dall’art.22 del CCNL Scuola, ossia il 30 novembre, termine ordinatorio e non perentorio, ma che tuttavia “ rappresenta un preciso parametro che non si può disattendere senza una valida e comprovata ragione che, nel caso di specie, l’amministrazione non ha dimostrato. Rilevante anche la censura che il tribunale ha operato circa l’adozione di un provvedimento unilaterale da parte del DS, a proposito del quale il giudice dichiara cheL’adozione unilaterale di atti per cui è espressamente previsto l’obbligo di informativa e confronto integra una condotta antisindacale. Neppure la successiva condivisione dell’atto deliberato senza il coinvolgimento delle parti sociali appare idonea a sanare l’attualità della lesione subita dalle stesse”. Il Giudice del Lavoro ha quindi accolto integralmente le tesi più volte sostenute dalle OOSS. La sentenza ha riaffermato l’importante ruolo che riveste la trattativa con i sindacati in quando portatori di interessi collettivi dei lavoratori e, in quanto tali devono poter partecipare realmente, ciascuno per le proprie competenze, ai processi organizzativi di ogni singolo Istituto scolastico, nel rispetto degli artt. 5,6,7 e 22 del CCNL Istruzione e Ricerca. Il sistema delle relazioni sindacali, improntato ad una partecipazione consapevole e costruttiva è uno degli strumenti che può assicurare la trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa e la prevenzione e risoluzione di eventuali situazioni conflittuali. La FlC CGIL e la Cisl Scuola di Roma esprimono la propria soddisfazione per la pronuncia favorevole ottenuta e per il tenore chiaro e inconfutabile della motivazione a sostegno, nella consapevolezza che la sentenza del Tribunale di Roma avrà come conseguente effetto la ripresa di corrette relazioni sindacali nell’Istituto Comprensivo Laparelli.