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Riemerge la "deleghina" legislativa su scuola e università

Ma qual è il vero obiettivo di questi ripetuti conati di riforma?

11/12/2013
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ROARS

Morta una delega, se ne fa un’altra: nel nuovo ddl “Semplificazione” presentato al Senato troviamo un’altra delega legislativa che investe i temi di scuola e università. Ma qual è il vero obiettivo di questi ripetuti conati di riforma?

Il mese scorso pubblicammo il testo, trapelato da ambienti governativi, di uno schema di legge delega al Governo per una riforma complessiva nell’ambito dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Successivamente il MIUR, in data 18 novembre, diffuse una nota molto concisa, affermando che il testo circolato era da ritenersi del tutto superato. La delega bianca s’era inabissata.

Ufficio Stampa

Roma, 18 novembre 2013

Miur: Disegno di legge delega, testo che circola è superato
A seguito delle notizie di stampa sul Disegno di legge delega in materia di Istruzione, Università e Ricerca, il Ministero precisa che il testo a cui si fa riferimento è da ritenersi del tutto superato.

Però, l’idea di una delega su scuola e università c’era eccome, o meglio: c’è sempre stata. Orizzonte Scuola e Marina Boscaino sul Fatto Quotidiano segnalano infatti come l’articolo 2 del ddl “Semplificazione”, presentato al Senato il 23 luglio 2013, riguardi proprio la scuola e l’università.

Di seguito ne è riportato il testo, tratto dal sito ufficiale del Senato (atto Senato n. 958).

Art. 2.

(Delega al Governo in materia di istruzione, università e ricerca)

  1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1, contenenti disposizioni anche modificative della disciplina vigente, per il riordino, l’armonizzazione e il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di istruzione, università e ricerca, sono adottati sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 2, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
    1. organizzazione delle disposizioni vigenti alla data di adozione dei decreti legislativi medesimi per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
    2. coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per assicurare il riordino e la semplificazione delle strutture, ivi compresi gli organi collegiali della scuola, e dei procedimenti;
    3. individuazione e indicazione delle previgenti disposizioni;
    4. semplificazione e riordino del regime dei controlli e delle valutazioni delle attività e dell’organizzazione delle università, ivi compresi gli organismi preposti, in conformità al principio di autonomia delle università medesime sancito dall’articolo 33 della Costituzione, attraverso la riduzione dei controlli e delle valutazioni di tipo preventivo e l’eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni di competenze, con esclusione delle norme in materia di contabilità.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati con la procedura di cui all’articolo 1, comma 3.
  3. Dall’attuazione delle disposizioni di ciascun decreto legislativo di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tale delega è molto più breve, ambigua e generale di quella che avevamo segnalato il mese scorso. Infatti, pur condividendo l’apprezzabile intento di coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, per garantirne coerenza giuridica, logica e sistematica, non sono chiarissimi gli argomenti su cui la delega verterà, né gli indirizzi politici che si intendono perseguire.

La “deleghina” appare assai depotenziata rispetto a quella che pareva essere una vera e propria “riforma della riforma [Gelmini]“, ossia un intervento legislativo a tutto campo delegato al Governo.

Per quanto riguarda la scuola, è ormai evidente che si andranno a toccare – e in maniera sostanziale – gli organi collegiali (Consiglio di Istituto, Consigli di Classe, Collegio dei Docenti), procedendo ad una loro semplificazione, forse con l’intento di realizzare quella riforma complessiva da alcuni lungamente invocata. Gli studenti medi e i loro genitori dovranno dunque vigilare affinché la loro rappresentanza scolastica non sia ingiustamente compressa. La delega scomparsa infatti intendeva lasciare agli Organi Collegiali della scuola unicamente funzioni consultive; per non parlare poi del PDL 953 “Aprea-Ghizzoni” (anch’esso inabissatosi, però nella scorsa legislatura).

Per l’università, quella frase piuttosto fumosa (semplificazione e riordino del regime dei controlli e delle valutazioni delle attività e dell’organizzazione delle università, ivi compresi gli organismi preposti…) pare alludere all’ANVUR e alle diverse iniziative di valutazione della ricerca e/o della didattica.

La volontà del legislatore è imperscrutabile. Non si intuisce nulla di più nemmeno dalla relazione tecnica al ddl, che ripropone le stesse parole usate nel testo normativo.

È difficile commentare una legge delega che non contenga in sé indirizzi politici ben definiti. Sebbene sia accettabile conferire una delega al Governo per la redazione di un Testo Unico, non si può non osservare che, nel momento in cui si introducono modifiche normative sostanziali, la discussione parlamentare ordinaria è la via maestra per riforme strategiche come quelle relative alla governance della scuola o alla valutazione dell’università.

Troppe volte abbiamo visto come l’abuso della decretazione d’urgenza e le forzature in sede parlamentare abbiano portato a leggi politicamente fallimentari e tecnicamente carenti. È auspicabile che, nel momento in cui si voglia procedere con ulteriori riforme, la discussione avvenga in modo democratico e soprattutto ascoltando le istanze di coloro che sono coinvolti: studenti e docenti.

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