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Obblighi in materia di trasparenza sui contratti

Dal 31 gennaio 2014 (precedente scadenza di trasmissione del famoso file XML per adempiere agli obblighi previsti dall’art.1, comma 32, della Legge n.190/2012) è successo un po' di tutto, e di tutto un po', ma ovviamente la questione non ha avuto chiarimenti, anzi:

21/01/2015
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Mara Bonitta

Dal 31 gennaio 2014 (precedente scadenza di trasmissione del famoso file XML per adempiere agli obblighi previsti dall’art.1, comma 32, della Legge n.190/2012) è successo un po' di tutto, e di tutto un po', ma ovviamente la questione non ha avuto chiarimenti, anzi:

a)  l'AVCP non esiste più (dopo i noti scandali del Mose e di Expo) ed è diventata ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione), che ha appena pubblicato gli esiti della propria attività di vigilanza sulle segnalazioni in materia di trasparenza - periodo osservato: 1 gennaio/31 dicembre 2014. Fa un po' sorridere il range dei monitoraggi (340 segnalazioni complessive, 215 enti inadempienti rilevati e 18 segnalazioni archiviate  in quanto ne è stata verificata l'infondatezza) che comprendono, allo stesso modo, la mancata pubblicazione dell`avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse dei consulenti/collaboratori della Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come i compensi dei dirigenti di una non meglio definita Unione dei Comuni Terre del Mare e del Sole (segnalazione peraltro archiviata per infondatezza!). Peccato che l'ANAC stessa, alla sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito, reciti impassibile: “I contenuti della sezione Amministrazione trasparente sono in corso di riorganizzazione, tenuto conto del riordino dell’ANAC ai sensi dell’art. 19 c.1, del d.l.n.90/2014, convertito in legge con modificazioni, dall’art. 1, c.1, della legge n. 114/2014”. Del resto, non è mai stato semplice capire chi controlla i controllori;

b) il 12 gennaio scorso l'ANAC ha comunicato che rimangono invariate le indicazioni operative date in precedenza per l'applicazione dell'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, ricordando che le stazioni appaltanti (tra cui rientrano le scuole, in quanto amministrazioni pubbliche amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) devono inviare, entro il 31 gennaio 2015,un messaggio PEC attestante l'avvenuto adempimento e indicare l'URL di pubblicazione;

c) ANP e ANQUAP (sigle professionali di settore) riportano sui loro siti tale nota ANAC, ribadendo l'obbligo dell'adempimento;

d) la nota MIUR del 29 gennaio 2014 (che merita tutto il nostro rispetto, ma è una pura nota informativa, tra l'altro non indirizzata direttamente alle scuole, di rango inferiore rispetto alla Legge 190/2012) non esclude in realtà tali obblighi per le scuole, e paradossalmente chiede agli UU.SS.RR. di "astenersi dall'adottare qualsiasi indicazione alle istituzioni scolastiche relativamente alle tematiche della trasparenza e dell'anticorruzione e di sospendere le iniziative eventualmente già avviate in merito". La richiesta nasce dalla necessità di "individuare misure opportune di adattamento della suddetta normativa alla complessa realtà delle istituzioni scolastiche" da inserire  in un apposito atto aggiuntivo del Piano Nazionale Anticorruzione  "che, attualmente, è in corso di definizione”.

Essendo ancora, e attualmente, in attesa dell'atto, le scuole non sanno come comportarsi e vorrebbero – giustamente ma forse non legittimamente – risparmiarsi un adempimento, tra i tanti, soprattutto se questo non è necessario.

Fatte queste premesse, sembra logico concludere che la nota MIUR non annulla gli obblighi delle scuole in materia di trasparenza, né potrebbe farlo, anche tenendo conto che non vi sono stati chiarimenti né adattamenti, né ulteriori indicazioni, sia da parte ANAC che da parte MIUR (magari arriveranno il prossimo 29 o 30 gennaio!).

Infine, ma non per ultimo, bisogna ricordare che le scuole sono amministrazioni pubbliche, con personalità giuridica e autonoma, e i loro rappresentanti legali, responsabili dei risultati del servizio, sono soggetti alle sanzioni che la legge prevede per eventuali inadempienze. In realtà non si è ancora capito se possono essere considerati oppure no responsabili della prevenzione della corruzione, ruolo riservato ai dirigenti di prima fascia dell'Amministrazione.

Da una parte dunque si agita l'alibi della complessità delle istituzioni scolastiche per astenersi da ogni indicazione al riguardo (come dice il saggio, “un bel tacer non fu mai scritto”), dall'altra si minacciano sanzioni disciplinari e decurtazioni di retribuzione senza individuare, all'interno degli istituti medesimi, i potenziali destinatari.

Permane dunque, "attualmente", una situazione  incerta che però una solida certezza ce l’ha: se e quando dovesse capitare l'imprevisto, e l'occhio dell'ANAC posarsi su di noi, nessuno verrà a toglierci le castagne dal fuoco.

da SINERGIE DI SCUOLA


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