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Licenziabilità dei lavoratori pubblici

Sta facendo discutere la sentenza della Cassazione, sez. Lavoro, n. 24157/2015, assunta a "pretesto" per parlare, una volta ancora, della piena equiparabilità tra lavoratori pubblici e privati.

13/12/2015
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Francesca Romana Cingolani

da "Sinergie di Scuola"

Sta facendo discutere la sentenza della Cassazione, sez. Lavoro, n. 24157/2015, assunta a "pretesto" per parlare, una volta ancora, della piena equiparabilità tra lavoratori pubblici e privati.

La sentenza, che in realtà dà ragione al lavoratore confermando la nullità del licenziamento per vizi procedurali (inadeguatezza del collegio disciplinare), afferma la piena equiparazione tra lavoratori pubblici e privati in ordine all'applicazione dello Statuto dei lavoratori, in virtù del D.Lgs. 165/2001, art. 51; lo Statuto quindi si applicherebbe al settore pubblico anche per quanto riguarda le modifiche recate dalla legge 92/2012 (c.d. "Fornero") "a prescindere dalle iniziative normative di armonizzazione".

Il tema trattato dalla sentenza, per inciso, riguardava le modifiche all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, ovvero il passaggio dal diritto alla reintegrazione al risarcimento in caso di licenziamento ingiustificato.

Preliminarmente, ricordiamo che il valore delle sentenze, nel nostro ordinamento, equivale ad interpretazione autorevole, ma non costituisce "precedente". L'autorevolezza è maggiore se proviene dalla Corte di Cassazione; sussiste, in particolare, una certa vincolatività delle sentenze della Cassazione sancita dalle nuove modifiche al codice di procedura civile (il valore è ancora maggiore nel caso di pronunce delle Sezioni unite, quale non è il caso in esame), ma comunque la pronuncia non è vincolante come lo è la legge.

Tuttavia, si ritiene l'interpretazione stessa non solo plausibile, ma suffragata anche da ampia dottrina conforme.
E conforme è l'interpretazione di quanti, e come sappiamo sono la schiacciante maggioranza dei media, vorrebbero ancora vedere un supposto privilegio dei dipendenti pubblici nei confornti di quelli privati, da scardinare a colpi non solo di sentenze (come è sacrosanto), ma di inchieste giornalistiche (talora assai forzate) e interpretazioni apertamente schierate contro i lavoratori dello Stato, "fannulloni" a prescindere.

Ebbene, se l'intepretazione della Corte come detto è pienamente condivisibile, parimenti dovrebbe essere inserita in un discorso scevro da pregiudizi.

Se di concreta parificazione si tratta, di conseguenza, dovrebbero essere applicate a tutti i dipendenti le stesse regole, come, ad esempio, in tema di:

  • fasce orarie in caso di malattia (che sono più estese e gravose per i lavoratori pubblici);
  • diritti del lavoratore padre (il congedo obbligatorio e retribuito è riconosciuto ai dipendenti privati proprio dalle legge "Fornero", e non a quelli pubblici in virtù, addirittura, di interpretazioni ministeriali);
  • secondo lavoro (inibito ai dipendenti pubblici anche i caso di assenza di conflitto di interessi, diversamente dai privati);
  • retribuzione del "patto di non concorrenza" per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (quello che, chiamato "pantouflage", inibisce dall'avviare taluni rapporti di lavoro all'ex dipendente pubblico addirittura dopo la cessazione del suo impiego. Il patto, che deve essere retribuito per il lavoratore privato, è automatico e senza alcuna retribuzione per il lavoratore pubblico).

Soprattutto, non dovrebbe essere più consentito bloccare per tempi interminabili le retribuzioni, come sta avvenendo ormai da quasi sette anni per alcuni settori pubblici, visto che la stessa Corte Costituzionale ha ritenuto legittimo un blocco "a tempo" degli stipendi proprio per le particolarità e le differenze che ancora connotano i lavoratori pubblici rispetto a quelli privati.

Ce ne sarebbero altre di differenze, e in questa sede è impossibile analizzarle tutte. Ma bastano quelle elencate per rendere legittima una domanda: se è auspicabile la completa equiparazione dei due settori, quello a cui si ambisce è reale equiparazione o la stessa vale solo per gli aspetti negativi?


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