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ItaliaOggi-Proroga per i regolamenti privacy

Consiglio dei ministri / Slitta al 28/2 il termine per garante e pubbliche amministrazioni. Proroga per i regolamenti privacy Più tempo per varare le richieste degli enti sui dati s...

24/12/2005
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ItaliaOggi

Consiglio dei ministri / Slitta al 28/2 il termine per garante e pubbliche amministrazioni.

Proroga per i regolamenti privacy

Più tempo per varare le richieste degli enti sui dati sensibili

Più tempo per varare i regolamenti privacy e i dati sensibili degli enti pubblici. Il decreto milleproroghe ha portato al 28 febbraio 2006 il termine previsto dall'art. 181 del codice della privacy. Quindi più tempo per chi non ha ancora fatto nulla. Ma anche più tempo per il garante di esaminare le richieste di parere su schemi tipo di regolamento e su schemi di regolamenti inviati da singoli enti. Sono quasi 300, infatti, i regolamenti sui dati sensibili già inviati da p.a. al garante. Due terzi dei regolamenti provengono dai comuni ma si sono mossi anche alcuni ministeri: alcuni con collaborazioni informali (giustizia, istruzione, economia e finanze), altri con richiesta di parere già inviata al garante (ministeri della salute e interno). Dieci schemi regolamentari hanno già passato il vaglio dell'autorità garante (tra cui comuni, province, comunità montane, università, camere di commercio, Isvap, garante della concorrenza). Le richieste di regolamento, oltre quelle dei comuni, provengono dalle università (quattro), camere di commercio (sette), aziende sanitarie (12), regioni (tre), enti regionali (due), province (sette), ordini professionali (tre). In base al codice della privacy i regolamenti per il trattamento dei dati sensibili devono passare al vaglio del garante della privacy che deve dare il proprio parere. Solo dopo l'espressione del parere il singolo ente pubblico può completare l'iter e approvare definitivamente un regolamento obbligatorio. Il codice prevede con il chiaro intento di semplificare le cose che il garante fornisca il proprio parere su schemi tipo di regolamento utilizzabili per determinate categorie di enti. È questa la ragione per cui si sono approvati gli schemi tipo per i comuni, le province e le camere di commercio. È possibile, però, che i singoli enti scoprano, leggendo gli schemi tipo, che gli stessi non coprono interamente l'attività istituzionale. E allora è necessario che si rivolgano direttamente al garante con un'apposita richiesta di parere. Ma più integrazioni allo schema tipo occorrono, più è pregiudicata la semplificazione del procedimento. Nei casi di integrazione è comunque essenziale che l'ente che voglia segnalare un trattamento o una tipologia di dati sensibili ulteriore rispetto a quelli presenti nello schema tipo, metta in chiara evidenza il profilo ulteriore. Solo così, tra l'altro, gli uffici del garante potranno avere la consapevolezza di quante volte viene segnalato un elemento ulteriore così da emanare un provvedimento generale che recepisca i profili ulteriori. Solo con un atto generale si può ripristinare la semplificazione voluta dal codice e cioè evitare che tutti quanti gli enti appartenenti alla medesima categoria inviino una richiesta di parere singolarmente.