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Italia Oggi-Sanzioni disciplinari più agevoli

È quanto prevede la recente riforma degli organi collegiali che ha riscritto alcune regole in materia. Sanzioni disciplinari più agevoli L'amministrazione non sarà vincolata al parere del ...

23/12/2003
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ItaliaOggi

È quanto prevede la recente riforma degli organi collegiali che ha riscritto alcune regole in materia.

Sanzioni disciplinari più agevoli
L'amministrazione non sarà vincolata al parere del consiglio
Sanzioni disciplinari più facili. L'amministrazione scolastica, per infliggere le sanzioni ai docenti, non sarà più vincolata al parere dei consigli di disciplina. La riforma degli organi collegiali prevede, infatti, la cancellazione del potere dei consigli di disciplina. Vale a dire, degli organi di garanzia della professione compresi nei consigli scolastici provinciali e nel consiglio nazionale della pubblica istruzione. Ciò comporterà la trasformazione di questi organi da collegi dove si prendono le decisioni a meri organi consultivi. E dunque, non avranno più la facoltà di vincolare le decisioni dell'amministrazione e si limiteranno solo a esprimere un parere, di cui l'amministrazione potrà anche non tenere conto. La funzione consultiva avrà valore sia che si tratti della fase precedente all'irrogazione della sanzione sia che si tratti di ricorsi.

La cancellazione del potere dei consigli di disciplina deriva dalla modifica degli articoli 503 e 504 del decreto legislativo 297/94, prevista nel testo di riforma. Il primo fissa la procedura delle sanzioni che comportano la sospensione dall'insegnamento e la destituzione. Il secondo, invece, regola i ricorsi.

Le sanzioni

L'attuale disciplina delle sanzioni è ancora espressione della vecchia disciplina pubblicistica anteriore alla privatizzazione del rapporto di lavoro dei docenti, introdotta dal decreto legislativo 29/93.

Si tratta, dunque, di norme che facevano riferimento a un contesto in cui l'amministrazione esercitava il suo potere autoritativo nei confronti dei dipendenti. E per contro, garantiva loro la certezza del posto di lavoro. Nella vecchia disciplina, infatti, non era previsto il licenziamento per giustificato motivo, ma solo quello per motivi disciplinari. In buona sostanza: solo il licenziamento per giusta causa (art. 84 decreto del presidente della repubblica 3/57) individuato con il termine 'destituzione'. La norma sulla destituzione è stata disapplicata dal decreto 29/93 che, però, ha demandato la fissazione della nuova disciplina al tavolo negoziale. E le parti, autonomamente, hanno deciso di rimandare il tutto al momento dell'entrata in vigore della riforma degli organi collegiali.

Già nella passata tornata contrattuale era stata prevista tale deroga e il governo di centrosinistra aveva varato un provvedimento per mettere mano agli organi collegiali. Provvedimento, peraltro, rimasto solo sulla carta. E dunque, anche questa volta, le parti hanno dovuto rimandare la regolazione della disciplina delle sanzioni ai docenti all'atto dell'entrata in vigore della riforma.

Nel frattempo sono rimaste in vigore le sanzioni previste dal Testo unico: la censura (art. 493), la sospensione dall'insegnamento fino a un mese (art. 494), la sospensione dall'insegnamento da oltre un mese fino a sei mesi (art. 495) e la destituzione (art. 498).

La procedura

L'irrogazione della sanzione, allo stato avviene dopo che il dirigente preposto acquisisce il parere del consiglio di disciplina (articolo 503 del decreto legislativo 297/94). Tale parere è vincolante per l'amministrazione, che si limita a disporre in conformità del parere del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del consiglio di disciplina del consiglio nazionale della pubblica istruzione, a seconda che si tratti di personale docente della scuola materna, elementare e media, oppure di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.

Lo schema di decreto legislativo varato dal governo dispone, invece, la sostituzione del vincolo con la seguente dicitura: 'Sentito il parere del consiglio di disciplina, del consiglio scolastico provinciale o del consiglio di disciplina del consiglio nazionale della pubblica istruzione'. E ciò determinerà un mutamento sostanziale nella procedura, che consentirà all'amministrazione di decidere autonomamente senza vincoli di sorta.

I ricorsi

Con le nuove norme, muterà anche la disciplina dei ricorsi amministrativi contro le sanzioni (articolo 540 del decreto legislativo 297/94). Anche in questo caso, infatti, l'amministrazione valuterà il ricorso autonomamente e deciderà senza essere vincolata dal parere del consiglio di disciplina.

Resta aperta, però, la questione riguardante la possibilità di continuare a mantenere in vita la procedura amministrativa, a fronte dell'entrata a regime della privatizzazione del rapporto di lavoro dei docenti. In buona sostanza, non è chiaro come possa essere discussa per via amministrativa una questione riguardante una sanzione che, quando l'iter legislativo sarà completo, sarà regolata dal contratto di lavoro.

Con la contrattualizzazione del rapporto di lavoro, infatti, i ricorsi gerarchici non sono più utilizzabili e al loro posto hanno preso piede le procedure stragiudiziali: la conciliazione negoziale, la conciliazione collegiale e la conciliazione arbitrale. E se la conciliazione va male è possibile discutere la controversia davanti a un arbitro.


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