Articolo 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.


Costituzione della Repubblica italiana
Art. 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
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Per "gravami fiscali" devono qui intendersi gli eventuali oneri imposti dal fisco per la costituzione di un ente e per lo svolgimento della sua attività (ad esempio: tasse per la stipula dell'atto costitutivo o per gli acquisti effettuati, vincoli di destinazione specifica di determinati utili, ecc.). Per "capacità giuridica" si intende l'idoneità ad essere soggetti di diritti e di obblighi stabiliti dalla legge. La capacità giuridica è prerogativa intangibile di tutti i cittadini (come ulteriormente precisato dal successivo art. 22), dunque anche degli enti legalmente costituiti: il carattere religioso di un ente non può comportare alcuna limitazione alla sua capacità giuridica.
Questo articolo impedisce, in sostanza, l'introduzione per legge di trattamenti discriminatori a carico degli enti religiosi rispetto ad altre associazioni che perseguono scopi diversi: tale garanzia viene assicurata a tutti gli enti religiosi, a prescindere dalla confessione di appartenenza, a tutela del principio dell'eguale libertà di fede religiosa.
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