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Contratto integrativo di scuola: gli accordi separati, senza la RSU, non sono validi

Importante sentenza del tribunale di Cassino sulla validità dei contratti di scuola.

14/09/2010
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Il tribunale di Cassino si è pronunciato sulla validità del contratto di scuola nel caso (non infrequente!) in cui questo sia sottoscritto solo da qualche sindacato provinciale, ma non dalla RSU come organismo.

Si tratta di una sentenza di particolare importanza perché, pur in assenza di regole esplicite nel CCNL del comparto scuola sulla validità dei contratti integrativi, sancisce la centralità del ruolo della RSU nella contrattazione nei luoghi di lavoro, ruolo che non può essere “bypassato” dall’intervento di un qualche sindacato provinciale. Una sentenza che, ci si augura, possa “fare scuola” in quelle situazioni in cui un qualche sindacato “amico” dell’Amministrazione, tentasse di sostituirsi alla RSU come titolare legittimo della contrattazione di scuola.

I fatti

Nel mese di novembre 2009 in un grande Istituto Superiore, dove è presente una RSU di 6 componenti, al termine della trattativa per il rinnovo del contratto d’Istituto, lo stesso viene sottoscritto da soli 3 componenti della RSU (tutti dello stesso sindacato), dal rappresentante provinciale dello stesso sindacato, ma non dagli altri 3 componenti la RSU, né dagli altri provinciali, compresa la FLC CGIL, pur presenti alla trattativa.

La segreteria provinciale della FLC CGIL, insieme agli altri sindacati non firmatari, presentano ricorso, ex art. 28 L. 300/70, al Tribunale, chiedendo la repressione del comportamento antisindacale tenuto dal DS dell’Istituto e l’annullamento del contratto ritenuto non valido in quanto non sottoscritto né dalla RSU (solo 3 su 6 e, dunque, non dalla maggioranza), né dalla maggioranza dei sindacati provinciali rappresentativi.

La sentenza del Tribunale

Premesso che:

  • l’art. 7 del Ccnl/07 scuola definisce le delegazioni trattanti

  • l’art. 8 dell’accordo quadro del 1998 per la costituzione delle RSU prevede che “le decisioni relative all’attività negoziale sono assunte dalla RSU a maggioranza e dai rappresentanti provinciali dei sindacati firmatari in base a criteri previsti dai contratti collettivi nazionali di comparto”

  • l’Aran, con nota del 15.2.2002, tenendo anche conto che l’art. 43 c. 3 del d.lgs 165/01 stabilisce che il Ccnl è valido solo se sottoscritto dal 51% complessivo di rappresentatività, ha rammentato alle Amministrazioni destinatarie della nota (il Dirigente Scolastico dell’Istituto in questo caso) che tale principio, in sede locale ed in mancanza di alcuna specifica previsione nel CCNL, implichi comunque la necessità “del raggiungimento del maggior consenso possibile” e che quindi sia acconsentita la stipulazione a livello locale dell’accordo al maggior numero possibile delle stesse

Alla luce di queste disposizioni,

  • l’accordo integrativo d’istituto non può considerarsi validamente sottoscritto sia perché la decisione della RSU di firmare non è stata assunta a maggioranza, sia perché, anche in relazione ai rappresentanti territoriali delle OO.SS., non può ritenersi applicato il principio del “raggiungimento del maggior consenso possibile” in assenza della firma dei rappresentanti di tre OO.SS. su 5,

  • il Dirigente Scolastico ha violato i diritto di contrattazione riconosciuti dal CCNL di categoria alla RSU ed alle OO.SS.

Pertanto il Tribunale:

  • dichiarata l’antisindacalità della condotta datoriale

  • accertata l’illegittimità (rectius inesistenza) dell’accordo integrativo

condanna la condotta antisindacale del Dirigente Scolastico (ed anche alle spese!) e dispone la ripresa della trattativa.

Molto bene!

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