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Indennità di Ente: gli Enti Pubblici di Ricerca devono ricalcolare il TFR ai lavoratori cessati dal servizio

La FLC Cgil lancia una campagna nazionale di ricorsi per ottenere il riconoscimento dell'indennità di ente nel calcolo della liquidazione

05/07/2007
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Gli Enti Pubblici di Ricerca devono ricalcolare l’importo della liquidazione ai lavoratori che sono andati in pensione, o che hanno cessato il loro rapporto di lavoro, lo sostiene una sentenza del Tribunale di Roma. La FLC Cgil chiede agli Enti di attuare il dispositivo della sentenza e lancia una campagna nazionale di ricorsi per ottenere il ricalcolo della liquidazione.

Se sei già andato in pensione, o hai terminato il tuo rapporto di lavoro, verifica l’importo che ti è stato liquidato e contatta le nostre strutture territoriali per avviare il ricorso.

Il contenzioso di cui stiamo parlando è noto da tempo ai lavoratori degli EPR e riguarda l’utilizzo dell’Indennità di Ente ai fini della determinazione della liquidazione spettante al momento della cessazione del rapporto di lavoro, in altre parole se detta indennità deve essere calcolata sia nella quota annuale che in quella mensile (per un approfondimento vai alla nostra scheda ). Ora questo contenzioso è stato risolto dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 20586/06 del 24/11/2006 che “ accerta il diritto dei ricorrenti alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita nella misura a ciascuno spettante con il calcolo della stessa delle indennità di ente previste dall’art. 44 commi uno, due e quattro del ccnl 1994-1997” e condanna l’Istituto resistente (nello specifico l’Istat) a corrispondere ai ricorrenti le somme spettanti. Si tratta della prima sentenza sull’argomento, un'altra è uscita in questi giorni e certamente altre ne arriveranno, visti i numerosi procedimenti giurisdizionali in corso di svolgimento!

Per questo chiediamo a tutti gli EPR di attuare il dispositivo della sentenza.

Invitiamo tutti i lavoratori interessati (coloro che sono andati in pensione, o che hanno cessato il loro rapporto di lavoro) a contattare le nostre strutture territoriali di riferimento , per presentare le istanze di ricalcalo della liquidazione e avviare i ricorsi ( scarica l’istanza ).

L’istanza riguarda tutto il personale degli EPR inquadrato nei livelli dal IV al IX, che ha avuto contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato e che sia stato liquidato, indipendentemente dal fatto se tale liquidazione sia stata calcolata con la quota annuale dell’indennità di ente o con la quota mensile.

Roma, giugno 2007

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