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Esame di stato: ritorna la valutazione Invalsi con le prove di esame?

Tra le novità del testo congedato dalla commissione del Senato in sede referente il ritorno dell’INVALSI col compito di predisporre modelli di terza prova “da porre a disposizione delle autonomie scolastiche” e di valutare i livelli di apprendimento degli studenti.

30/10/2006
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La VII Commissione del Senato, che ha congedato in sede referente il testo modificato del disegno di legge di riforma degli esami di Stato (ddl 960), ha praticamente accolto un emendamento che raccoglie alcune spinte registrate all’indomani degli interventi del Ministro Fioroni su esami di Stato, INVALSI e leggi Moratti in genere. Tali spinte provenienti soprattutto dalla Destra (ma non solo) erano volte a riaffidare all’INVALSI un ruolo nella definizione delle prove di esame al fine di costituire sulla base di queste (e quindi della valutazione degli alunni) una valutazione del sistema scolastico, con tutti i rischi impliciti di concorrenza tra le scuole e quant’altro. Come si ricorderà questi erano un po’ il senso della terza prova INVALSI così come l’aveva voluta la Moratti ed anche il senso delle critiche che a una tale scelta venivano rivolte.

Il Ministro Fioroni, appena insediato aveva immediatamente mostrato di volersi sbarazzare di tutto ciò con interviste in cui dichiarava che l’INVALSI non avrebbe provveduto a nessuna valutazione degli alunni negli esami terminali della secondaria superiore e con un disegno di legge dove si abrogava (proprio così: si abrogava!) per ben due volte (dai due punti di vista: delle prove di esame e dei compiti INVALSI) il disposto del decreto 226 della Moratti.

Se non che la predisposizione di prove faceva di nuovo capolino, ma solo come offerta limitata agli istituti tecnici e professionali, nella Direttiva INVALSI e, soprattutto in relazione a progetti di sperimentazione didattica e interdisciplinare. All’epoca lo stupore della FLC Cgil in merito veniva accolto talvolta con ironia e da più parti (anche non titolate a dare spiegazioni) con zelo degno di miglior causa ci si affrettava rispondere sottolineando il carattere puramente tecnico e “ausiliario” della cosa, nonché la regolarità all’interno dei compiti dell’INVALSI.

Il testo congedato pochi giorni fa dalla commissione riporta invece i seguenti periodi:

“L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi del comma 2, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini della elaborazione della terza prova. L’Istituto provvede altresì alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell’istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità:” (DDL n. 960 art. 1 che modifica l’art. 3 comma 2 già comma 1 della legge 425/97).

Ogni commento è superfluo!

Roma, 30 ottobre 2006

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